Responsabilità Civile Professionale: che cos’è?
La Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) è un’assicurazione che protegge il patrimonio del professionista dai rischi connessi al normale svolgimento della propria attività professionale. In altre parole, si tratta di un obbligo che garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.
Il danno a persone o cose consiste nella quantificazione economica di un danneggiamento fisico alla persone oppure alle cose, un danno che è stato provocato da una negligenza del professionista. Si può trattare, per esempio, di un errore professionale di un medico, o di un errore di calcolo di un progettista che determina il malfunzionamento di un progetto e il danno a persone e/o cose che ne deriva.
Il danno patrimoniale consiste al contrario nella quantificazione economica delle conseguenze negative che sono state causate da un errore del professionista, ma che non abbiano avuto manifestazione diretta in un danno a persone o cose. Si tratta, per esempio, di un ritardo o del mancato rispetto di un termine da parte del professionista che abbia determinato conseguenze patrimoniali negative sull’attività
imprenditoriale del cliente.
Assicurazione RC Professionale: un obbligo per i professionisti
L’assicurazione RC Professionale per professionisti è obbligatoria dal 14 agosto 2013, da quando è entrata in vigore la riforma delle professioni, introdotta dalla legge 148/2011 e disciplinata dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 del 7 agosto 2012. La riforma delle professioni stabilisce che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale» e regola diverse categorie professionali tra cui architetti, commercialisti, ingegneri, geometri e medici.
L’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) professionale si estende a ogni professionista iscritto ad un Albo Professionale. Le attività comprese nella copertura assicurativa sono quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
La norma non solo stabilisce l’obbligatorietà di stipulare la RC Professionale per tutti i professionisti iscritti a un Albo, ma chiarisce anche che al momento dell’assunzione dell’incarico il professionista deve presentare al proprio cliente/paziente gli estremi della sua polizza RC Professionale, compreso il relativo massimale. L’obbligo è esteso anche alle società tra professionisti ed un’eventuale inadempienza comporterebbe un illecito disciplinare deontologico.
Non è così infrequente, tra l’altro, che alcuni Ordini professionali propongano una RC Professionale collettiva che copre una vasta casistica, offrendo ai propri professionisti iscritti condizioni economiche vantaggiose. L’approccio massivo però offre soluzioni standard e costringe il professionista ad adeguarsi alle condizioni di contratto collettive senza poter incidere su franchigie, massimali e altre clausole.
Assicurazione RC Professionale per professionisti: chi deve stipularla?
Così come previsto dalla legge 148/2011 la polizza è obbligatoria per tutti i professionisti iscritti a un Albo, fatta eccezione per i Medici della Pubblica Sanità e dei Giornalisti. Tra i professionisti, è obbligato a stipulare un’assicurazione RC per professionisti chiunque assolva a queste condizioni:
• è iscritto all’albo;
• assume una responsabilità diretta nei confronti di terzi;
• ha la possibilità di recare un pregiudizio economico o morale alla non corretta esecuzione dell’incarico.
ATTENZIONE: la semplice iscrizione all’Albo non implica necessariamente l’obbligo di stipulare l’assicurazione professionale, perché questo scatta solo nel momento in cui si esercita effettivamente la professione in forma autonoma e in proprio.
Nel dettaglio, rientrano nell’obbligo di stipula:
• professionisti con incarichi professionali conferiti da un tribunale nell’ambito di una procedura giudiziaria come i CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio);
• professionisti con Partita IVA;
• i collaboratori di studi professionali (nel caso in cui il rapporto di collaborazione si instauri con forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente);
• professionisti che esercitano anche senza timbro.
La RC è obbligatoria anche per i professionisti dipendenti senza partita Iva e per le società tra professionisti, dato che la condizione è l’iscrizione a un albo.
| Professionista iscritto ad Albo |
Esempio di errore professionale |
Tutela prevista |
| Architetti |
- Errori progettuali e di calcolo
- Omissioni nella direzione lavori
- Consulenza ecologica e ambientale errata
- Errata redazione DIA e super DIA, CIL, CILA, SCIA e successive
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Attività di mediazione e conciliazione
- Attività di perito del tribunale e/o consulente di parte
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| Ingegneri |
- Errori di progettazione
- Errata attività di accertamento della consistenza statico-funzionale
- Collaudi errati
- Inadeguata attività di Project Manager nel settore delle costruzioni
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Attività di mediazione e conciliazione
- Attività di perito del tribunale e/o consulente di parte
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| Geometri |
- Errori nelle pratiche tecniche
- Rilievi inadeguati
- Stime errate
- Consulenza ecologica e ambientale inadeguata
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Attività di mediazione e conciliazione
- Attività di perito del tribunale e/o consulente di parte
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| Avvocati |
- Errore nella consulenza od assistenza stragiudiziali
- Redazione errata di atti giudiziali e di pareri o contratti
- Smarrimento o distruzione di documenti, atti o fascicoli del cliente
- Omessa o tardiva proposizione di impugnazioni, mancato rispetto di termini perentori o decadenze processuali
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Acquisizioni e fusioni
- Curatore fallimentare, commissario giudiziale, curatore speciale ed eredità giacente
- Mediazione e conciliazione
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| Commercialisti |
- Errori contabili e fiscali
- Apposizione errata di visti
- Omissioni negli adempimenti
- Sanzioni fiscali subite dai clienti
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Acquisizioni e fusioni
- Assistenza fiscale, certificazioni e servizi contabili (CAF ed EDP)
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| Agenti immobiliari |
- Errori di intermediazione sulla compravendita e permuta
- Omissioni nella stipulazione di contratti di affitto
- Negligenze nell’istruzione di pratiche di finanziamenti e mutui
- Sanzioni fiscali subite dai clienti
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Agente di affari in mediazione e gestione di appalti per la manutenzione degli immobili
- Istruzione di pratiche di finanziamenti e mutui
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| Consulenti del lavoro |
- Errori nell’elaborazione paghe
- Omissioni negli adempimenti giuslavoristici
- Errori contributivi e previdenziali
- Sanzioni fiscali subite dai clienti
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Società di servizi contabili ed EDP
- Certificazioni e visti, perdita di contributi
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| Amministratori di condominio |
- Errori nella gestione amministrativa
- Errata gestione contabile
- Inadeguata gestione tecnica
- Omissioni negli adempimenti
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Smarrimento o distruzione di documenti, atti o fascicoli del cliente
- Perdita di contributi
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| Periti |
- Stime errate
- Relazioni tecniche inadeguate
- Omissioni nell’attività peritale
- Errata consulenza ecologica ed ambientale
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- Richieste di risarcimento a seguito di errori professionali
- Errori commessi da dipendenti o collaboratori
- Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale e di project management nell’ambito del settore costruzioni
- Attività di stime, perizie, accessorie all’attività principale, oltre a supporto al R.U.P., (D.Lgs. 163/2006)
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Assicurazione RC Professionale per professionisti: le caratteristiche
La RC Professionale serve a tutelare qualsiasi professionista dai rischi che possono manifestarsi durante lo svolgimento della propria specifica attività lavorativa, ma anche a proteggere il proprio patrimonio. La compagnia assicurativa, dietro il pagamento di un premio annuale (polizza), garantisce al professionista la copertura per qualsiasi richiesta di risarcimento presentata da terzi per presunti errori, negligenze e omissioni attuate dall’ingegnere nel regolare l’esercizio del suo lavoro. Nel dettaglio:
• La Responsabilità Civile (RC) copre da richieste di risarcimento per danni materiali provocati a terzi (inclusi i clienti) durante lo svolgimento della propria attività a causa di eventi accidentali (danni a beni di terzi, danni a persone, ecc…);
• La RC Professionale copre da richieste di risarcimento per danni patrimoniali provocati ai clienti durante la propria attività professionale a causa di errori, omissioni o negligenze, (errori di progettazione, dichiarazioni inesatte, atti contestabili…).
La polizza RC professionale assicura non solo il singolo libero professionista, ma anche lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti, oltre a tutto lo staff e ai collaboratori ovvero dipendenti, praticanti, apprendisti e consulenti. Non sono risarcite, invece, domande di risarcimento per comportamenti dovuti a omissioni dolose o per dolo, quando cioè il professionista manifesta la volontà di commettere un illecito.
Tra le garanzie che possono essere inserite per personalizzare la copertura in base alle esigenze del professionista, sono inclusi:
• danni patrimoniali;
• responsabilità civile contrattuale;
• colpa lieve e colpa grave;
• dolo dei dipendenti/collaboratori;
• violazione della privacy;
• sanzioni fiscali inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errore del Libero Professionista;
• costi e spese legali;
• conduzione dello studio;
• retroattività della copertura assicurativa;
• perdita documenti;
• diffamazione e ingiuria.
RC Professionale: la clausola claims made
La polizza RC Professionale può essere stipulata con la clausola claims made. Secondo tale regime il sinistro si verifica nel momento in cui viene esplicitata la richiesta di risarcimento, anche qualora si fosse verificato in un altro momento: un escamotage che sposta l’avvenimento del sinistro non al verificarsi effettivo del danno (come richiede l’art. 1917 del CC), ma al manifestarsi della volontà del danneggiato di ottenere un indennizzo per quel danno.
In ambito assicurativo, infatti, la regola generale prevede che la copertura dell’assicurazione si estenda a tutti i sinistri avvenuti durante la vigenza del contratto, benché la richiesta risarcitoria sia formulata in un tempo successivo, quando la polizza non era più vigente (loss occurrence, ossia di clausole “ad insorgenza del danno”). Per contro, con l’espressione claims made – vale a dire “a richiesta fatta” – si indicano clausole che coprono i danni denunciati durante la vigenza della polizza.
Le clausole claims made cosiddette “pure” sono destinate a coprire tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti dell’assicurato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Invece, quelle “impure” o miste prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di validità del contratto.
| Elemento |
Come funziona |
| Cosa copre |
Nella formula claims made la polizza RC Professionale opera quando la richiesta di risarcimento è formulata e denunciata nel periodo di assicurazione, anche se il fatto generatore della responsabilità è anteriore alla decorrenza del contratto e rientra nel periodo di retroattività contrattualmente definito. |
| Retroattività |
Indica il periodo antecedente alla stipula entro il quale errori, omissioni o negligenze professionali possono essere ricompresi in garanzia; la sua estensione può essere limitata o illimitata, in base alle condizioni di polizza, e va sempre dichiarata e richiesta dal cliente. |
| Garanzia postuma |
È un’estensione contrattuale che consente di mantenere operativa la tutela anche dopo la cessazione della polizza per le richieste riferite ad attività svolte durante il periodo assicurato; la durata può essere scelta tra le opzioni disponibili e previo possesso di determinati requisiti. |
| Premio |
Il premio è determinato in funzione della professione assicurata, del livello di copertura, della franchigia e dei sottolimiti applicati. |
| Quando è utile |
È fondamentale per i professionisti iscritti ad albo, che per legge devono dotarsi di una copertura RC professionale ai sensi del DPR 137/2012, così da tutelare il proprio lavoro e la propria attività dalle richieste di risarcimento che possono emergere nel corso dello svolgimento dell’attività professionale. |
RC Professionale: garanzia postuma
Tra le clausole da inserire nella RC Professionale, una delle più importanti è senza dubbio la garanzia postuma. Si tratta, in breve, di una tutela ulteriore che prevede la copertura assicurativa entro un arco di tempo circoscritto e successivo alla scadenza della polizza. Viene in genere prevista per morte, grave invalidità, cessata attività e pensionamento. In altre parole: la garanzia postuma è di fondamentale importanza per garantire un’ideale copertura assicurativa, soprattutto nei casi di cessazione dell’attività professionale dell’assicurato per qualsiasi motivo o di suo decesso durante il periodo di validità del contratto assicurativo.
Quanto costa la Polizza RC Professionale? Fattori che incidono sul premio
Il costo della Polizza RC Professionale varia in base a diversi fattori e viene determinato in funzione del profilo di rischio del professionista. Non esiste quindi un prezzo unico valido per tutte le categorie professionali.
Tra gli elementi che incidono maggiormente sul premio assicurativo vi sono la professione svolta e il relativo livello di rischio, il massimale scelto e il fatturato annuo. In generale, attività con responsabilità più elevate o con massimali più alti comportano premi maggiori. Anche la presenza di franchigie e sottolimiti di indennizzo può influire sulle condizioni della copertura e sul livello di tutela effettivamente garantito.
La compagnia assicurativa valuta inoltre eventuali sinistri pregressi e l’esperienza professionale del soggetto assicurato.
Un ulteriore elemento che può incidere sul premio è la presenza di coperture aggiuntive rispetto alla garanzia base: l’inserimento di estensioni o ampliamenti della protezione assicurativa comporta generalmente un aumento del costo della polizza.
Particolare attenzione va posta anche alla retroattività, che estende la copertura agli errori commessi prima della stipula della polizza.
Per questo motivo, quando si confrontano più polizze RC Professionale, è importante non considerare soltanto il costo, ma valutare attentamente il livello di protezione offerto e le condizioni contrattuali previste. In particolare, è fondamentale verificare franchigie e sottolimiti di indennizzo, che possono limitare l’importo effettivamente risarcibile in caso di sinistro, oltre alla retroattività e alle eventuali coperture aggiuntive incluse o acquistabili separatamente.
Assicurazione RC Professionale per professionisti: perché stipularla?
Al di là degli obblighi di legge, un’assicurazione professionale che tuteli il professionista in caso di Responsabilità Civile è uno strumento fondamentale per lavorare con serenità e proteggersi dalle richieste di risarcimento.
La RC Professionale è tanto più efficace quanto è tagliata sull’attività specifica di ogni singolo professionista e Studio di professionisti, perché copre per rischi derivanti dall’esercizio dell’attività stessa. In linea di massima l’assicurazione copre le responsabilità per inadempienza, negligenza, imprudenza come ad esempio lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia o per errori nella tenuta dei registri contabili. Infine, l’RC professionale copre danni materiali, danni diretti, danni indiretti e perdite patrimoniali per un massimale che in genere è proporzionale al volume d’affari annuo. L’assicurazione ovviamente non copre danni scaturiti da un’azione volontaria.
Assicurazione RC Professionale per professionisti: obbligazione di mezzo e obbligazione di risultato
La natura dell’attività esercitata, intellettuale e non intellettuale, ha notevole rilevanza per quanto riguarda la tipologia delle obbligazioni che interessano ogni professionista o Studio di professionisti.
Nell’esercizio della sua attività il professionista ha obbligazione di mezzi e obbligazioni di risultato.
L’obbligazione di mezzi interessa tutte le attività che hanno a che fare un la professione intellettuale, quando la prestazione implica la conoscenza e la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi senza, tuttavia, l’obbligo di garantire il risultato atteso. In altre parole, l’obbligazione di mezzi prevede che il professionista si adoperi con lo scrupolo e la diligenza che la natura dell’attività stessa richiede, ma non garantisce l’ottenimento del risultato. Un esempio facile di un caso di obbligazione di mezzi è la prestazione fornita da un avvocato o da un medico: il primo non potrà garantire la vittoria della causa e l’assoluzione del proprio cliente, così come il secondo non potrà garantire a priori la buona riuscita della sua operazione o della cura prescritta. In questo caso il professionista risponderà solo di danni per dolo o colpa grave. Nell’obbligazione di mezzi è il creditore che deve dimostrare la colpa del professionista con una inversione dell’onere della prova.
L’obbligazione di risultato si ha, al contrario, per professioni non intellettuali, vale a dire per tutti quei professionisti che, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche (dietro corrispettivo), si impegnano a offrire una prestazione il cui risultato deve essere conforme a quanto convenuto con il cliente. Il caso più semplice di obbligazione di risultato è quello di un artigiano o di un tecnico professionista o installatore: nel primo caso, l’artigiano si impegnerà a costruire – o più frequentemente aggiustare – un oggetto fornito dal cliente, mentre nel secondo caso il tecnico professionista o installatore si impegnerà a garantire la buona riuscita del suo intervento. Nel caso di obbligazione del risultato, quindi, ci sarà responsabilità anche per colpa lieve.