Assicurazione RC Professionale Geometri
Il Geometra esercita una professione tecnica ed è un professionista iscritto all’Albo, quindi rientra tra i soggetti interessati dalle disposizioni previste nella riforma delle professioni. Questo significa che, proprio come per gli altri professionisti, i Geometri hanno l’obbligo per legge di stipulare una polizza RC Professionale specificatamente dedicata alla tutela della loro specifica attività: la RC Professionale Geometri.
L’attività del geometra, d’altronde, è un’attività complessa che spesso può nascondere insidie. Nel caso in cui si verifichi un danno con dolo, di imprudenza, imperizia, negligenza e responsabilità contrattuale che abbiano recato danni a Terzi, compresi i clienti, la polizza RC Professionale Geometri serve a tutelare il professionista e a proteggere il suo patrimonio dalle richieste di risarcimento che potrebbero compromettere il suo normale tenore di vita.
Nel caso in cui il Geometra non dovesse tutelarsi attraverso la stipulazione di una polizza RC Professionale Geometri, oppure rifiutarsi di mostrarla al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico, la violazione di questa normativa comporta sanzioni che possono andare dall’ammonimento alla sospensione, fino alla radiazione dall’Albo dei professionisti.
Assicurazione RC Professionale Geometri: quando è obbligatoria
Solo in Italia, i geometri sono oltre 90 mila. Tra tutti coloro che svolgono l’attività, sono obbligati a stipulare una polizza RC Professionale Geometri:
• ogni singolo libero professionista;
• studi associati, società e associazioni che coprono con la polizza i partner, i soci, i collaboratori che svolgono la loro attività per conto dello studio o dell’associazione o della società.
L’Assicurazione RC Professionali Geometri, infine, non copre ovviamente chi non è iscritto all’albo, gli errori commessi prima della sottoscrizione della polizza, contratti nei quali il geometra agisce come appaltatore edile.
È abbastanza frequente, poi, che alcuni Ordini professionali propongano una RC Professionale collettiva, la cui stipula avviene in convenzione con l’Ordine stesso. Anche per i Geometri, come nel caso degli altri professionisti, esiste la possibilità di stipulare una polizza in convenzione. L’Assicurazione RC Professionale Geometri in convenzione può essere stipulata, per esempio, attraverso il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e prevede la copertura di tutti i rischi derivanti dall’attività specifica del Geometra, comprese le attività di certificatore energetico e acustico e l’attività di amministratore di condominio.
Tuttavia, questo tipo di polizze assicurative coprono una vasta casistica e si presentano tendenzialmente a condizioni economiche molto vantaggiose, proprio in virtù del loro approccio massivo. Un approccio che però non riesce a concentrarsi sulle esigenze del singolo individuo, costringendolo ad adeguarsi alle condizioni di contratto collettive senza poter incidere su franchigie, massimali e altre clausole.
Il controllo sull’adempimento di questo obbligo e le sanzioni per chi non dovesse rispettarlo sono prerogativa del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati e dell’Ordine territoriale di appartenenza. Chiunque si dovesse rifiutare di sottoscrivere una polizza RC Professionale Geometri sarà reo di aver compiuto un illecito disciplinare: a seguito dell’accertamento dell’illecito, il professionista sarà sottoposto alle sanzioni decise dall’Ordine di competenza.
Assicurazione RC Professionale Geometri: quando non è obbligatoria
In qualità di professionista iscritto a un Albo professionale, il Geometra è interessato dalle disposizioni previste dalla riforma delle professioni entrata in vigore dal 14 agosto 2013, grazie al decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 e regolamentato poi dal Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 che ha stabilito, tra i vari punti, l’obbligo della polizza RC Professionale per molti professionisti tra cui Architetti, Ingegneri, broker assicurativi e commercialisti.
Ai sensi delle disposizioni della normativa, quindi, l’assicurazione RC Professionale Geometri è sempre obbligatoria, senza eccezioni.
Assicurazione RC Professionale Geometri: che cosa copre
La RC Professionale serve a tutelare il professionista da tutti quei rischi che possono manifestarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e a seguito di danni causati a Terzi o anche a cose, ma anche a proteggere il proprio patrimonio dalle richieste di risarcimento generate da eventuali errori professionali.
Proprio come accade nel caso di Architetti e Ingegneri, resta inteso che l’Assicurazione RC Professionale Geometri risponde soltanto degli errori colposi, ovvero non intenzionali, che possono essere: infrazione di obblighi, lo smarrimento di documenti di valore, imprecisioni nelle dichiarazioni e/o varie omissioni che possono essere imputate all’assicurato nello svolgimento stesso della professione.
La Assicurazione RC Professionale Geometri, in pratica, tutela il professionista in diverse situazioni: per esempio dal risarcimento nel caso in cui la sua attività sia stata inadempiente nella verifica di situazioni catastali; per la mancata valutazione (o la presunta tale) del rispetto delle distanze tra fabbricati; per eventuali errori commessi nella valutazione immobiliare di un immobile, con conseguente erogazione di un prezzo di mercato sbagliato rispetto al valore effettivo dell’immobile stesso. Proprio come nel caso degli Architetti, le attività coperte dalla polizza RC Professionale Geometri sono tutte quelle per le quali il professionista può emettere fattura, dichiarate dal professionista al momento della stipula e della firma del contratto assicurativo. Tra le varie attività assicurate, si prendano per esempio le funzioni previste dal D.lgs. 81/2008, l’attività di certificatore in materia energetica, ambientale e acustica, la direzione dei cantieri, la progettazione, le stime e le perizie.
I danni possono essere di due tipi: danno a persone o cose, quando la negligenza (o anche solo una piccola svista) del professionista comporta un danneggiamento fisico a Terzi, un danno manifesto e ben individuabile (per esempio, un errore di calcolo o di progettazione che limita la costruzione di un edificio); danno patrimoniale quando, al contrario, il danno provocato da un errore del professionista non si può inquadrare in una manifestazione diretta, ma ha avuto comunque conseguenze negative sul patrimonio o sull’attività di Terzi (per esempio, a causa del ritardo di un pagamento).
ATTENZIONE: non sono risarcite, invece, domande di risarcimento per comportamenti dovuti a omissioni dolose o per dolo, vale a dire quando il professionista manifesta la volontà di commettere volontariamente un illecito. Allo stesso modo, L’Assicurazione Professionale Geometri non copre chi non è iscritto all’albo, gli errori commessi prima della sottoscrizione della polizza, ma anche atti dolosi e contratti nei quali il geometra figura come appaltatore edile.