- Legge Gelli: cosa cambia con il Decreto attuativo?
- Obblighi, premi e massimali previsti dalla garanzia sanitaria
Il Decreto attuativo n. 232 della Legge Gelli-Bianco relativo al “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2023.
Il decreto sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, entrato in vigore dal 16 marzo 2024, introduce i massimali di copertura obbligatori per i professionisti della sanità e per le strutture sanitarie, con diverse classi di rischio a cui corrispondono massimali differenti. Inoltre, attraverso questo provvedimento sono state decise le condizioni generali di operatività e i requisiti minimi di garanzia connessi alle polizze assicurative.
Il provvedimento rappresenta il più atteso contributo alla piena implementazione della Legge Gelli-Bianco, regolando i meccanismi di garanzia obbligatori per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie, con la finalità di preservazione delle risorse e, al tempo stesso, di una più efficace tutela dei danneggiati, che si tratti di professionisti o pazienti.
Legge Gelli: cosa cambia con il Decreto attuativo?
All’interno del Decreto attuativo sono state esplicitate le definizioni di “esercente la professione sanitaria” e di “esercente attività libero professionale”, termini che a distanza di tempo finalmente consentono a tutti gli operanti nel settore sanitario, ma anche a coloro che lavorano in ambito assicurativo e legale, di tracciare il perimetro dell’obbligo di copertura della responsabilità civile verso terzi.
Per quanto concerne, invece, il contenuto delle coperture è stata confermata l’operatività della garanzia nella forma “claims made” ovvero, la copertura deve intendersi operante per le richieste di risarcimento ricevute dall’assicurato durante il periodo di vigenza della polizza, in conseguenza di un fatto dannoso commesso o avvenuto anche in data anteriore e fino ad un massimo di dieci anni (retroattività) rispetto al periodo di vigenza della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività, e per un periodo massimo di 10 anni, è prevista la copertura per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato e relative a fatti dannosi accaduti durante il periodo di vigenza della polizza.
Il diritto di recesso dell’assicuratore potrà essere esercitato da parte dell’esercente la professione sanitaria unicamente nei casi di “reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno”.
Obblighi, premi e massimali previsti dalla garanzia sanitaria
Il Decreto ha poi imposto che la polizza assicurativa:
- Per le strutture sanitarie deve garantire la salvaguardia dai rischi di responsabilità contrattuale verso terzi e prestatori, nonché dai danni causati dagli ausiliari, oltre che extracontrattuale per i liberi professionisti intramurari;
- Per l’esercente attività libero professionale deve assicurare l’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente;
- Mentre gli operatori sanitari sono tenuti a contrarre, a proprie spese, un’apposita polizza volta a tutelare l’assicurato dalla responsabilità di colpa grave.
Gli assicurati potranno adempiere all’obbligo assicurativo stipulando, a propria discrezione, una garanzia tramite convenzioni o polizze collettive.
Il premio potrà variare seguendo il meccanismo Bonus/Malus in relazione al verificarsi o meno di sinistri, tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento.
Per quanto riguarda invece i massimali il decreto ha previsto dei minimi di garanzia per le diverse classi di rischio, con riferimento alle strutture:
- non inferiore ad € 1Mln per sinistro e € 3Mln per anno, per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti;
- non inferiore a € 2 Mln per sinistro e € 6Mln per anno per le strutture che non eseguono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti;
- non inferiore a € 5 Mln per sinistro e € 15Mln per anno per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
I massimali variano anche per gli esercenti la professione sanitaria così come definiti dall’ art. 10, comma 2 della Legge Gelli-Bianco:
- non inferiore ad € 1Mln per sinistro e € 3Mln per anno per quelli che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto;
- non inferiore a € 2 Mln per sinistro e € 6Mln per anno per chi svolge anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
Tutti i massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro delle Imprese, di concerto con il Ministro della Salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Infine, gli assicuratori avranno 2 anni di tempo, dall’entrata in vigore del decreto, per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi.