- Dichiarazione IVA: procedura da seguire
- IVA a debito o IVA a credito
- Chi deve presentare la dichiarazione IVA
- Scadenze presentazione dichiarazione IVA
Tutti i possessori di Partita IVA, che esercitano attività d’impresa, arti o professioni (iscritti o meno ad Albo), devono ogni anno presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione IVA annuale relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’anno precedente.
Dichiarazione IVA: procedura da seguire
Per l’anno d’imposta 2023 andrà inviata la documentazione tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024, per via telematica, sul sito Fisconline/Entratel. Si tratta di un modello dichiarativo indispensabile per effettuare alcune opzioni, come ad esempio usufruire dei regimi semplificati ai fini della determinazione dell’IVA dovuta.
I modelli dovranno essere presentati con le seguenti modalità:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La documentazione inoltrata si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
IVA a debito o IVA a credito
Se dalla dichiarazione risulta una posizione a debito il contribuente dovrà versare l’imposta dovuta, altrimenti, in caso, invece, di posizione a credito è possibile richiedere le somme in diversi modi:
- in compensazione con importi a debito di imposte e contributi diversi;
- in compensazione dei versamenti periodici Iva dell’anno successivo, a patto che il credito sia esposto nella parte apposita della dichiarazione annuale;
- a rimborso.
Chi deve presentare la dichiarazione IVA
La presentazione della dichiarazione IVA è obbligatoria per alcune tipologie di contribuenti:
- i titolari di Partita IVA, anche nei casi in cui non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo d’imposta;
- i soggetti non residenti, ma in possesso della Partita IVA, identificati direttamente o che abbiano nominato un rappresentante fiscale;
- le organizzazioni stabili di soggetti non residenti in quanto soggetti passivi ai fini IVA.
Alcune categorie di contribuenti risultano, invece, esenti per legge dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale:
- i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato solo operazioni e coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente ha:
- effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata;
- registrato operazioni intracomunitarie o rettifiche;
- effettuato acquisti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
- gli esercenti con attività che si occupano dell’organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per applicare le disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, che sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad 7.000€.
Scadenze presentazione dichiarazione IVA
Per l’anno d’imposta 2023 la dichiarazione IVA andrà inviata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Andrà presentata per via telematica e può essere trasmessa in diverse modalità:
- dal dichiarante;
- con un intermediario;
- tramite altri soggetti incaricati (valido per le Amministrazioni dello Stato);
- attraverso società appartenenti al gruppo.
Entro 90 giorni dalla scadenza l’invio sarà considerato in regola. Se la dichiarazione “omessa” viene, invece, presentata spontaneamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, verrà applicata la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, invece che dal 120 al 140%, con un minimo di 200€. Nel caso in cui risulti un’imposta non versata il contribuente dovrà pagare la sanzione per l’omesso versamento che sarà pari al 30% dell’imposta non versata. Anche in questo caso è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle Entrate a partire dal 2024 ha attivato il servizio che consente ai titolari di Partita IVA di visualizzare il proprio modello IVA 2024 in parte già compilato dall’Agenzia delle Entrate, rilasciando anche la possibilità ai privati di modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l’eventuale imposta.