- Il contratto di lavoro autonomo occasionale
- Limiti contratto di lavoro autonomo occasionale
- Emissione della ricevuta non fiscale per lavoro autonomo occasionale
- La data e l’applicazione della marca da bollo sulla ricevuta
La prestazione occasionale è una attività lavorativa svolta in modo del tutto occasionale, episodica, e non continuativa nell’arco del tempo. Questo tipo di attività può assumere diversa natura, di:
- Prestazione di lavoro autonomo occasionale (anche dette c.d. ovvero “collaborazioni occasionali”), dove la prestazione riguarda attività a prevalente vocazione intellettuale, come nel caso di consulenza, scrittura, e tutte le attività professionali affini. Si tratta di soggetti che non hanno obbligo di iscrizione ad albi o elenchi professionali che svolgono occasionalmente l’attività. Un esempio classico riguarda quello dell’amministratore di condominio che esercita l’attività soltanto nel proprio stabile;
- Prestazione occasionale, in senso stretto. Riguarda esclusivamente le attività non abituali legate ad attività di tipo subordinato, quindi con un committente stabilito. A differenza del caso precedente non si ha a che fare con un’attività di lavoro autonoma ma si è dipendente di un committente. Un esempio chiarificatore riprende gli studenti o le studentesse che si finanziano gli studi dando ripetizioni o facendo da baby sitter. Attività lavorative che possono essere facilmente gestite con il contratto di prestazione occasionale (per le aziende) o con il libretto famiglia (per i privati).
Il contratto di lavoro autonomo occasionale
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto con il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso a tale tipologia di contratto: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche.
Quando i privati si accordano per l’effettuazione di una collaborazione occasionale molto spesso lo fanno verbalmente ma è una pratica che è consigliabile evitare. È sempre bene redigere un contratto scritto che abbia ad oggetto lo svolgimento di lavoro occasionale. Nella redazione del contratto di collaborazione occasionale va posta attenzione a tre aspetti.
- Il primo riguarda la descrizione dell’attività che si va a svolgere, indicandone tempi e modalità in modo preciso e dettagliato;
- Il secondo aspetto riguarda il compenso, di cui va specificato l’ammontare e soprattutto le tempistiche e modalità di pagamento;
- Il terzo requisito è quello che riguarda la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto. Va reso chiaro in quali casi è possibile risolvere anticipatamente il contratto, e con quali modalità.
Per redigere e sottoscrivere un contratto di lavoro occasionale in modo corretto è consigliabile farsi assistere da un legale o da un commercialista.
Una volta firmato il contratto, quest’ultimo farà da garanzia in caso di mancato pagamento.
Limiti contratto di lavoro autonomo occasionale
L’articolo 54-bis del Decreto legge n. 50/2017, ha introdotto due nuovi strumenti, uno per le famiglie, il libretto di famiglia, e uno per le aziende, il nuovo contratto di prestazione occasionale.
L’utilizzatore nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, diverso dalla famiglia potrà acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie che diano origine nel corso di un anno civile:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000€;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000€;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500€.
In aggiunta al limite economico, è necessario rispettare nel corso dello stesso anno civile anche un tetto massimo di durata della prestazione pari a 280 ore.
Il superamento, di anche uno solo dei due limiti indicati, comporterà la trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Emissione della ricevuta non fiscale per lavoro autonomo occasionale
Il soggetto che effettua la prestazione di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta “non fiscale”. La ricevuta assume la funzione di “quietanza di pagamento”, quindi la sua emissione certifica l’avvenuto pagamento della prestazione. Per questo è importante emettere la ricevuta non prima dell’avvenuto pagamento del compenso da parte del committente. La ricevuta deve riportare obbligatoriamente:
- I dati anagrafici del prestatore di lavoro;
- I dati anagrafici del committente;
- La data di emissione e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
- Il corrispettivo lordo concordato della tua prestazione lavorativa;
- L’eventuale ritenuta d’acconto (pari al 20% del compenso lordo) esclusivamente nel caso in cui il committente sia un “sostituto d’imposta”;
- L’importo netto che è stato corrisposto dal committente.
La data e l’applicazione della marca da bollo sulla ricevuta
Altro aspetto a cui prestare attenzione è la data da attribuire alla ricevuta. Data che deve corrispondere obbligatoriamente a quella in cui il prestatore ha ricevuto il compenso da parte del committente. La ricevuta, infatti, ha la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta. Ed allo stesso tempo rappresenta strumento utile al contribuente per rendicontare i propri compensi percepiti, per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi.
Altro elemento indispensabile per la corretta compilazione della ricevuta è l’apposizione della marca da bollo. Trattandosi di una ricevuta “non fiscale”, il legislatore ha previsto l’apposizione sulla ricevuta di una marca da bollo da 2,00 euro. Questo nel caso in cui l’importo della prestazione superi la soglia di 77,47€. La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta, altrimenti si incorrerà in sanzione.