Chiudere una Partita IVA: ecco le procedure da seguire

 

 

 

 

 

Decidere di chiude la Partita IVA rappresenta una scelta forte e un momento molto delicato, soprattutto perché, se non fatto correttamente, può portare a conseguenze molto pesanti per il contribuente. Per cessare un’attività imprenditoriale è inoltre necessario rispettare specifiche tempistiche. Va anche ricordato che la Partita IVA può essere chiusa d’ufficio nel caso in cui risulti inattiva da almeno tre anni. Vediamo attraverso il seguente articolo quali sono i passi da seguire e i moduli da inviare per chiudere in maniera corretta e a norma di legge la propria Partita IVA.

Come chiudere la Partita IVA

Per chiudere definitivamente una Partita IVA è necessario compilare ed inviare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 o AA7/10 (soggetti non persone fisiche) entro 30 giorni dalla data di cessazione della propria attività.
Il modello AA9/12 deve essere utilizzato per inviare la richiesta di chiusura della Partita IVA da parte delle persone fisiche, ovvero: imprese individuali e lavoratori autonomi (artisti o professionisti); mentre sono obbligati a compilare il modello AA7/10 i soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero società enti ed associazioni.

Come anticipato, entrambi i modelli devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività. Sulla base delle istruzioni allegate ai modelli, per dichiarare la cessazione della propria attività risulta necessario barrare la casella 3 del quadro A, inserendo il numero di Partita IVA e la data di conclusione dell’attività. Il modulo, una volta compilato, dovrà essere presentato nelle seguenti modalità:

  • per i contribuenti obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese con Comunicazione Unica (ComUnica) per via telematica o su supporto informatico. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese e ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA;
  • per i contribuenti non obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese dovrà essere presentato:
    • in duplice esemplare direttamente a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
    • in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
    • per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.

Inoltre, grazie al Decreto Legge 193/2016, è prevista la chiusura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutte le Partite IVA considerate inattive. Per inattiva si intendono tutti coloro in possesso di una Partita IVA che, negli ultimi tre anni, si è rivelata non operativa. Prima della chiusura d’ufficio, al titolare di Partita IVA viene inviata una comunicazione mediante raccomandata. Dalla data di ricezione, i possessori di Partita IVA avranno a disposizione 60 giorni di tempo per comunicare fatti o circostanze non note all’Agenzia delle Entrate. Spetterà poi agli uffici valutare se sospendere la procedura di chiusura o rigettare l’istanza del contribuente per il mantenimento della Partita IVA.

Quanto costa chiudere la Partita IVA?

Il costo della pratica di chiusura della Partita IVA dipende dal tipo di attività che il professionista svolge e non dal regime fiscale di cui è in possesso. Nello specifico, per tutti i liberi professionisti non è previsto alcun costo di chiusura, mentre le ditte individuali devono obbligatoriamente sostenere le spese di cancellazione dalla camera di commercio. Per chiudere definitivamente una ditta individuale commerciale o artigianale è necessario pagare 35,50€ alla camera di commercio. L’ammontare del suddetto costo si compone di:

  • 18€ per i diritti di segreteria;
  • 17,50€ per la marca da bollo.

Diritto all’indennizzo di chiusura attività commerciale

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è un anticipo pensionistico che viene erogato ai commercianti che cessano la loro attività. Alla chiusura della tua Partita IVA se il suo possessore risulta iscritto alla gestione commercianti INPS, è possibile ricevere un indennizzo, chiamato “indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale”, pari a 563,73€. L’erogazione del beneficio è subordinata però al possesso di stringenti requisiti previsti dalla legge. Questo importo verrà versato ogni mese fino a quando non raggiungerà la pensione di vecchiaia che, ad oggi, è prevista all’età di 67 anni.

Possono beneficare della prestazione le seguenti categorie di soggetti:

  • esercenti attività commerciale al minuto in sede fissa;
  • esercenti attività commerciali su aree pubbliche (ambulanti);
  • agenti e rappresentanti di commercio;
  • titolari di pubblico esercizio con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti).

L’indennizzo può essere richiesto da coloro che:

  • hanno cessato definitivamente la loro attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
  • al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
  • al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

Sanzioni per mancata comunicazione di chiusura attività

Con il Decreto Legge 193/2016, le sanzioni per la mancata dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA sono state eliminate e per questo è stato abolito il codice tributo 8120 che precedentemente doveva essere utilizzato per il versamento degli importi con il modello F24.

Prima della cancellazione, se i possessori di una Partita IVA inattiva non avessero presentato la dichiarazione di cessazione attività, avrebbero dovuto pagare una sanzione variabile tra i 516€ e i 2.000€. La sanzione ordinaria veniva ridotta a 167€ nel caso di pagamento entro 30 giorni dall’avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, ogni libero professionista può verificare in qualsiasi momento lo status della propria Partita IVA (attiva, sospesa o cessata), la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione.

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