Come si calcolano le ferie maturate e dove leggerle in busta paga? Abbiamo approfondito l’argomento con il nostro partner F2D, esperto in materia!
Come si calcolano le ferie
Le ferie annuali retribuite sono un diritto irrinunciabile riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla qualifica o tipologia di contratto. Sono infatti inclusi anche tutti coloro che sono impiegati nei lavori di pubblica utilità e in progetti di inserimento professionale.
È un dovere che il regime fiscale impone a tutte le aziende e datori di lavoro individuali. Non è sempre così facile però riuscire a calcolarle e a leggerle all’interno della propria busta paga: quindi come si fa?
Come leggere le ferie in busta paga
Le ferie che spettano ai lavoratori hanno una durata minima di quattro settimane, periodo che si può eventualmente prolungare ma non può mai essere ridotto. Per capire effettivamente come vengono calcolate in busta paga è indispensabile determinare i giorni spettanti al lavoratore dipendente in un anno secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) per ogni categoria professionale e in base all’anzianità e qualifica di ciascuno.
Esiste però una doppia modalità per il calcolo: la prima è quella imposta dalla disciplina legale, che stabilisce un periodo non inferiore alle quattro settimane, obbligatorio e non monetizzabile, e quella contrattuale che può essere invece monetizzata in base al settore di riferimento.
Si possono infatti distinguere tre periodi differenti di ferie: il primo, di almeno due settimane di cui fruire in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, un secondo di due settimane di cui godere in modo frazionato entro e non oltre i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione ed un terzo periodo che risulta essere superiore al minimo stabilito di quattro settimane e fruibile anch’esso in modo frazionato entro il termine della contrattazione.
Come vengono calcolate le ferie in busta paga?
Guardando ora all’aspetto pratico, nel cedolino della busta paga si riportano di norma le ferie non godute fino al 31 dicembre dell’anno precedente (Residuo AP), i giorni maturati durante l’anno per contratto (Maturato o Spettante) e quelli già goduti (Goduto), infine il saldo dei giorni o delle ore rimanenti corrispondente alla differenza tra residuo anno precedente maturato o spettante e quello goduto.
Spessa quindi al lavoratore verificare mensilmente che il prospetto riportato in busta paga sia corretto e comunicare tempestivamente eventuali difformità al proprio datore di lavoro.
Il calcolo delle ferie maturate avviene sulla base dei giorni effettivi di prestazione lavorativa, inclusi i casi di assenza che per legge vengono definiti ugualmente come presenza in servizio, ad esempio i congedi di maternità o paternità, gli infortuni sul lavoro, i giorni di malattia, gli incarichi presso i seggi elettorali.
Non sono inclusi invece il congedo parentale, gli scioperi, il servizio militare di leva, l’aspettativa sindacale per incarichi elettivi, i periodi di preavviso non lavorati e quelli di Cassa Integrazione a zero ore.
È utile segnalare che, in caso di malattia insorta durante il periodo di ferie è prevista una sospensione delle stesse qualora ne venisse pregiudicata la funzione intrinseca cioè il recupero delle energie psicofisiche attraverso il riposo.
In questi casi il lavoratore dovrà trasmettere il certificato in via telematica all’INPS per comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e poter godere del periodo di riposo retribuito.
Cosa succede in caso di ferie non godute
Il diritto alle ferie implica l’obbligo per il datore di assegnarle ma anche di corrispondere una retribuzione per il periodo di assenza dal servizio, di pari importo a quella erogata nei giorni di regolare presenza.
In caso di giorni non goduti per legge vige il divieto di monetizzazione ossia il lavoratore non può accordarsi con il datore di lavoro per trasformare tale periodo in retribuzione.
In caso di risoluzione del contratto di lavoro è invece prevista la monetizzazione se la mancata fruizione non è ritenuta imputabile alla volontà del dipendente ma causata da esigenze aziendali o appurata ad esempio in caso di decesso o di esiti di medicina legale e altri casi di impossibilità oggettiva.