Danni involontari alla clientela: Cosa si Rischia e Come Tutelarsi

L’obiettivo quotidiano di un valido professionista è di svolgere il proprio lavoro al meglio delle proprie capacità: ma i danni involontari sono eventi che capitano anche nelle migliori imprese ed è bene essere preparati, informati e tutelati per scongiurare qualsiasi evenienza.

La maggior parte di noi neanche considera la possibilità che accada qualcosa, eppure non è necessario avere troppa fantasia.  Prendiamo il caso del cameriere con in mano una pizza fumante che inciampa a causa di alcuni bambini che corrono tra i tavoli – una circostanza più che comune – e cadendo fa scivolare la pizza sul braccio di una bambina che si ustiona. I genitori denunciano il fatto chiedendo i danni e, alla fine, il giudice considera responsabile il ristoratore, che doveva prevedere la presenza di bambini vivaci, costringendolo a pagare un risarcimento di 30.000 euro. Non è fantasia, è accaduto nella realtà.

Certo, non tutti i casi sono così chiari da definire e un ristoratore – o un parrucchiere o qualsiasi altro professionista al pubblico – non può controllare sempre la condotta altrui.

Però la letteratura sulle casistiche del danno involontario è ricca e variegata: quante volte un parrucchiere è arrivato molto vicino a sfregiare il viso di un cliente? Non era chiaramente sua intenzione farlo, ma è bastato il passaggio improvviso di una persona per spostare il braccio. Chi non ha mai avuto in negozio un cliente anziano, che magari non riesce a calcare bene il gradino e cade? Le scale possono essere in perfette condizioni o avere un leggero difetto di usura di cui non ci eravamo accorti e che potrebbe giocare a nostro sfavore. Ad oggi la Cassazione non ha criteri incontrovertibili per stabilire le responsabilità: prendiamo l’esempio di una cliente di un supermercato che uscendo veniva colpita dalle porte automatiche. Alla richiesta di risarcimento per inadempimento agli obblighi contrattuali del supermercato la Cassazione civile negava l’esistenza di questi obblighi, che rientravano invece in quelli extracontrattuali e che obbligavano la cliente a esercitare la tutela della propria incolumità fisica a prescindere dal ruolo del supermercato in quanto custode dei beni in vendita.

Non sempre siamo tenuti come esercenti a corrispondere un risarcimento, previsto nei casi di danno ingiusto. Alle volte è previsto un indennizzo, soprattutto nei casi in cui non c’è ingiustizia in chi subisce il danno ma si ritiene necessario riequilibrare la situazione con una somma di denaro.

Ciò che rende però la tutela dell’esercente così essenziale è proprio la natura dei possibili danni all’interno di un esercizio commerciale: il danno non patrimoniale, che, nel caso della salute, non può essere oggetto di quantificazione economica. L’articolo 2059 del codice civile disciplina le richieste di risarcimento in caso di danno non patrimoniale e trova riconoscimento nella costituzione. Il danno biologico, ampiamente trattato in giurisdizione, tiene in considerazione il periodo di durata della malattia e le conseguenze sulla salute irreversibili. Le polizze di responsabilità civile per ogni attività professionale sono quindi non solo un obbligo di legge, ma soprattutto il modo migliore per proteggere il patrimonio.

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