- Cos’è il VIES?
- A cosa serve il VIES?
- Soggetti obbligati ad iscriversi al VIES
- Come iscriversi al VIES
I soggetti titolari di Partita IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono essere inclusi nell’archivio VIES (VAT information exchange system), ovvero devono essere in possesso di una Partita IVA comunitaria, riconosciuta a livello europeo. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consiste il VIES, quali sono i soggetti obbligati all’iscrizione VIES, quale procedura online consente a imprese e professionisti di effettuare operazioni intracomunitarie e come verificare se una Partita IVA è iscritta al VIES.
Cos’è il VIES?
Il VIES è un sistema elettronico di scambio dati sull’IVA che permette al fisco di tracciare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate all’interno della Comunità Europea. L’archivio VIES raccoglie le informazioni relative alle Partite IVA comunitarie registrate e permette di verificare se un numero di Partita IVA è iscritta o meno. In particolare, il registro VIES raccoglie le seguenti informazioni:
- numero di identificazione IVA;
- nome e indirizzo del titolare di Partita IVA, persona fisica o persona giuridica;
- indirizzo;
- eventualmente data di cessazione di un numero di Partita IVA.
A cosa serve il VIES?
Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione VIES è indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA per le operazioni intracomunitarie. L’obbligo di essere inclusi all’interno dell’archivio VIES per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
Perciò tutti i titolari di Partita IVA che operano e/o che intendono operare con i Paesi esteri devono verificare la loro iscrizione nella banca dati VIES. Occorre verificare inoltre che anche i professionisti e gli imprenditori UE con i quali si opera abbiano provveduto a effettuare l’iscrizione. Questo perché la mancata iscrizione VIES non permette di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come “cessioni o acquisti intracomunitari”, determinando l’impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibilità IVA, di integrare le fatture ricevute in reverse charge e di recuperare l’imposta pagata. Di conseguenza, un titolare di Partita IVA non iscritto al VIES potrà effettuare solo transazioni domestiche.
Soggetti obbligati ad iscriversi al VIES
Come preannunciato, l’obbligo di iscrizione all’archivio VIES per poter effettuare operazioni intracomunitarie sussiste per tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere espressa anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
Come iscriversi al VIES
L’opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività (ovvero all’apertura della Partita IVA) oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal VIES perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.
Se l’iscrizione al VIES viene effettuata all’avviamento dell’attività la richiesta può avvenire direttamente nel modulo di apertura della Partita IVA, attraverso il modello:
- AA7, compilando il quadro I nella sezione “Operazioni Intracomunitarie”, per le società;
- AA9, compilando sempre quadro I nella sezione “Operazioni Intracomunitarie”, per le ditte individuali e per i liberi professionisti;
- AA7, selezionando la casella “C” nel quadro A per gli enti non commerciali non passivi di imposta.
Se invece la richiesta viene effettua successivamente all’apertura della Partita IVA occorre inviare la documentazione direttamente online, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La domanda di inclusione nel VIES può essere inviata direttamente dal titolare di Partita IVA oppure tramite un intermediario abilitato. Una volta inviata correttamente la richiesta di iscrizione al VIES, l’Agenzia delle Entrate inserisce la Partita IVA nella banca dati telematica e i soggetti incaricati della suddetta trasmissione hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia. Il titolare di Partita IVA può in ogni momento verificare che la procedura sia andata a buon fine direttamente on line sulla sezione dedicata del sito della Commissione Europea (tool utilizzabile anche per verificare l’abilitazione della Partita IVA di un fornitore estero alle operazioni intracomunitarie).