- Chi deve stipulare l’assicurazione obbligatoria
- Conseguenze legate al mancato adempimento dell’obbligo assicurativo
- Obblighi previsti anche per le compagnie assicurative
- Mercato assicurativo europeo e italiano a confronto
Il rischio di calamità naturali, in particolare negli ultimi due anni, è stato preso maggiormente in considerazione in seguito alle catastrofiche conseguenze che si sono affermate nelle varie città italiane e nel mondo, legate al cambiamento climatico. Industrie, case, ponti, colline, strade, ecc. sono crollate o hanno subito danni significativi, che hanno comportato ingenti perdite economiche a istituzioni, privati e imprese.
Per questo motivo la nuova Manovra Finanziaria prevede, per tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, l’obbligo di assicurare terreni, fabbricati e macchinari dagli eventi calamitosi entro il 31 Dicembre 2024. La mancata sottoscrizione di un’adeguata polizza assicurativa comporterà la comminazione di sanzioni.
Il Governo quindi ha deciso di non trascurare questo importante aspetto all’interno della legge di bilancio, prevedendo un obbligo di stipulazione di un’assicurazione anticalamità, per ora in capo unicamente alle imprese.
L’aumento significativo di eventi atmosferici estremi, dovuti alla degenerazione della crisi climatica, oltre ad aumentare il numero di danni ha aumentato anche il costo per ripararli: per l’Italia parliamo di una media di 3 miliardi all’anno, che sale soprattutto in corrispondenza di eventi come, ad esempio, le alluvioni. La causa di questo provvedimento, si legge nella relazione, è infatti legata al fatto che “i rischi di eventi catastrofali rappresentano uno dei fattori che sta assumendo progressivamente sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica”.
Il governo ha deciso perciò di correre ai ripari almeno sul fronte dei risarcimenti alle imprese. Questa dunque la ratio sottesa alla previsione dell’assicurazione obbligatoria.
Chi deve stipulare l’assicurazione obbligatoria
Questa novità, l’assicurazione obbligatoria contro gli eventi catastrofali, la troviamo evidenziata all’interno dell’art. 1 commi 101 – 111 della Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024). La nuova direttiva impone a tutte le imprese, aventi sede legale in Italia o con sede all’estero ma stabile organizzazione in Italia e che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. di stipulare entro la fine dell’anno in corso un’assicurazione su: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali per tutelarsi dalle conseguenze di sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni e frane .
La nuova disposizione ha l’obbiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi a carico sia dello Stato (nel ruolo di coassicuratore) che dei soggetti privati.
Le polizze assicurative, per rispettare correttamente le direttive della Manovra Finanziaria, devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da eventi catastrofali e calamità naturali verificatisi all’interno del territorio italiano. La norma chiarisce esplicitamente la tipologia di evento estremo per cui l’impresa deve risultare assicurata ovvero i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Conseguenze legate al mancato adempimento dell’obbligo assicurativo
Secondo l’Ania, l’associazione delle imprese assicuratrici, attualmente in Italia la maggior parte delle grandi imprese risulta già assicurata contro i rischi naturali e climatici, mentre dovranno adeguarsi alla nuova normativa principalmente le piccole-medie attività, in quanto nel nostro Paese più di metà, ad oggi, non possiede una copertura assicurativa adeguata.
Come detto in precedenza, la stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria per le imprese e dall’inadempimento seguiranno serie conseguenze. Tutte le aziende che non rispettano l’obbligo imposto dalla legge rischiano infatti di vedersi negare alcuni privilegi, come contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni.
Obblighi previsti anche per le compagnie assicurative
Le compagnie, a loro volta, potranno essere multate dall’IVASS se negano la possibilità di sottoscrivere una polizza: la sanzione potrà ammontare da 100mila a 500mila euro.
Inoltre, le compagnie assicurative saranno tenute ad applicare:
- Un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- Premi proporzionali al rischio.
Bisogna precisare anche che la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto è stata delegata a un decreto di MEF e MIMIT. Nello specifico, il decreto definirà le modalità di:
- Individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
- Determinazione e adeguamento periodico dei premi;
- Coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
- Aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
Inoltre, le compagnie assicurative potranno assumere il rischio in maniera “diretta, in coassicurazione o in forma consortile” e godranno di una riassicurazione garantita dalla SACE (Servizi assicurativi e finanziari per le imprese), controllata dal ministero dell’Economia, “a condizioni di mercato”.
Mercato assicurativo europeo e italiano a confronto
Le principali indagini condotte in ambito europeo, finalizzate alla misurazione del divario assicurativo relativo alle catastrofi naturali, dimostrano che l’Italia e la Grecia presentano il più alto divario di protezione, per via dell’elevata esposizione ai rischi e la scarsa penetrazione assicurativa.
Infatti i sinistri assicurati tra il 1980 e il 2021 sono pari solamente ad un quarto del totale. Il livello di gap di protezione più alto per specifici rischi è stato riscontrato per il terremoto, in Italia (98% dei sinistri non assicurati) e, per l’alluvione, in Germania (75% sinistri non assicurati) e in Italia (97% sinistri non assicurati), che insieme corrispondono a circa il 45% dei sinistri non assicurati in Europa nel periodo di riferimento.
Per quanto riguarda la copertura dei rischi da catastrofi naturali all’interno del mercato assicurativo italiano, è stato rilevato che i premi per rischi climatici sono 2,1 miliardi di euro (5,6% del totale dei premi), stabile nell’ultimo triennio (2019-2021), il cui 58% è riconducibile al rischio grandine. Gli oneri dei sinistri da rischi climatici sono pari a 1,6 miliardi di euro, aumentati del 28% nell’ultimo biennio 2020-2021.
Nel corso del medesimo periodo, la raccolta premi per il rischio terremoto si è mantenuta su livelli esigui (364 milioni di euro nel 2021) ma risulta in crescita (+25%) rispetto biennio 2019-2020.
In Italia i premi, i sinistri e le spese si concentrano prevalentemente nella linea di business, ovvero assicurazioni incendio e altri danni ai beni (oltre il 60-90%).
Infine, da un punto di vista di ‘decorso’, i contratti assicurativi volti a tutelare gli assicurati dai rischi catastrofali, presentano una durata annuale per oltre il 50% delle imprese; solamente poco più del 10% dei segnalanti ha indicato una durata compresa tra i 5-10 anni e circa il 25% oltre i 10 anni.
Sintesi novità Manovra Finanziaria
La Legge di Bilancio 2024 ha previsto novità consistenti sul fronte della crisi climatica e sulla tutela da tali rischi per le imprese. Entro il 31 dicembre 2024 è prevista infatti la stipula di un’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali. Il mancato adempimento dell’obbligo comporta sanzioni consistenti sia in capo alle imprese inadempienti sia in capo alle compagnie assicurative nel caso in cui decidessero di rifiutarsi di stipulare le relative polizze.