Legge approvata: regole definitive SuperBonus

Legge 11 Aprile 2023

In lieve anticipo rispetto alla scadenza prevista, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 la Legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto blocca Cessioni). A partire quindi dal giorno successivo, 12 aprile 2023, sono ufficialmente operative tutte le disposizioni previste nel nuovo articolato:

Proroga Superbonus 110% sulle unifamiliari

Il Governo ha deciso di prorogare il termine relativo alle spese sostenute per interventi di superbonus 110% effettuati dalle persone fisiche sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

La precedente versione del Decreto Legge fissava la scadenza per utilizzare il superbonus 110% sulle unifamiliari alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 ma a patto che al 30 settembre 2022 fossero stati completati il 30% dei lavori complessivi. La data del 31 marzo 2023 è adesso stata spostata al 30 settembre 2023, ma è ancor da comprendere in che modo dovranno essere considerate le spese sostenute dal 1° aprile all’11 aprile 2023 ovvero quando la proroga non era ancora operativa.

Divieto di acquisto dei crediti per le Pubbliche Amministrazioni, Buoni del Tesoro Poliennali e responsabilità solidale

È stato confermato il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
È stato, invece, consentito ai cessionari del comparto bancario e assicurativo che abbiano esaurito la capienza fiscale nello stesso anno, in relazione agli interventi di superbonus effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta.

È previsto anche un alleggerimento della responsabilità solidale per i soggetti che acquistano crediti da una banca. Infatti, tale modifica alleggerirebbe ulteriormente l’ambito dell’esclusione dal concorso di violazione, a condizione che il soggetto cedente (banca) rilasci un’attestazione di possesso della documentazione relativa alle opere che hanno realizzato il credito d’imposta. I documenti che esonerano dalla responsabilità solidale sono:

  • titolo abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
  • notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
  • visto di conformità rilasciato dal commercialista;
  • attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).
  • asseverazione sisma-bonus (allegati del dm 329/2020).
  • contratto d’appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Blocco cessione e interventi esclusi

Se da una parte il nuovo Decreto conferma il divieto di utilizzo del meccanismo di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio e la completa abrogazione dei precedenti meccanismi di cessione contenuti agli art. 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2023, dall’altra prevede un nuovo sistema di eccezioni.
In particolare, potranno continuare ad utilizzare la cessione di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio:

  • gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  • gli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023): gli istituti autonomi case popolari (IACP); e gli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
  • gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Blocco cessioni e interventi precedenti al 17 febbraio 2023

Relativamente alle spese di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, e agli gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Per quanto riguarda le spese NON di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Allungamento dei termini di cessione e di detrazione diretta

Sono stati allungati i tempi di cessione e detrazione diretta. In particolare:

  • limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;
  • per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.

Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese

All’interno del Decreto vengono indicate un insieme di norme di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) per garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In particolare, si chiarisce che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • il contribuente, per fruire del sismabonus e del superbonus, può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. La prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis e dunque usufruire delle agevolazioni è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate;
  • i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; tali requisiti non hanno rilevanza con riferimento alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari.

Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

È stato limitato, infine, l’utilizzo della remissione in bonis della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni alternative relativa alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

In questo caso la remissione in bonis è concessa, e quindi il beneficiario della detrazione può effettuare la comunicazione anche tardivamente, solo se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

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