La Legge di Bilancio 2022 ha apportato parecchie modifiche alle disposizioni per la fruizione del Superbonus 110% e tra queste lo slittamento dell’orizzonte temporale per chi potrà riqualificare i propri immobili unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 solo a patto che al 30 giugno 2022 abbiano già effettuato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
E qui nasce un rebus davvero spinoso. A cosa si riferisce questo famoso 30%?
Nel testo della Legge di Bilancio vengono utilizzati due termini molto precisi e, probabilmente, non casuali: “lavori” e “intervento complessivo”.
Pertanto non viene fatto alcun riferimento ai SAL redatti dal DL ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito, né tantomeno agli importi del Sismabonus o dell’Ecobonus.
Ciò significa che è necessario valutare la percentuale di realizzazione dell’intervento complessivamente considerato, come peraltro conferma il testo della risposta a interpello n.791 del 24/11/2021: “si rileva che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 percento dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”.
Precedentemente tale concetto era stato espresso anche nella risposta a interpello n.538 del 09/11/2021 “Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell’intervento agevolabile, necessario – ai sensi del citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio – per esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’Istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione”.
Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, pare evidente che il recentissimo testo normativo, incrociato con i due interpelli di cui sopra, faccia riferimento alla percentuale di completamento lavori del 30% rispetto all’intervento complessivo. Dunque non solo in riferimento ai lavori antisismici e/o di risparmio energetico.