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Assicurazione per l’azienda: copertura obbligatoria?

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto novità consistenti sul fronte della crisi climatica e sulla tutela da tali rischi per le imprese.
Il rischio di calamità naturali è stato infatti preso maggiormente in considerazione, a seguito delle catastrofiche conseguenze che si sono affermate, specialmente negli ultimi due anni, in diverse città italiane e nel mondo, legate al cambiamento climatico e che hanno comportato ingenti perdite economiche a istituzioni, privati e imprese.

Chi deve stipulare l’assicurazione obbligatoria

La nuova Manovra Finanziaria, all’interno dell’art. 1 commi 101 – 111 della Legge n. 213/2023, prevede, per tutte le imprese aventi sede legale in Italia o con sede all’estero ma stabile organizzazione in Italia e che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., di stipulare un’assicurazione dagli eventi calamitosi entro il 31 Dicembre 2024. Le polizze assicurative, per rispettare correttamente le direttive della Manovra Finanziaria, devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da eventi catastrofali e calamità naturali verificatisi all’interno del territorio italiano. La norma chiarisce esplicitamente la tipologia di evento estremo per cui l’impresa deve risultare assicurata ovvero i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La normativa recentemente introdotta rappresenta un punto di partenza significativo, sebbene il quadro complessivo possa evolvere con l’eventuale emanazione dei decreti attuativi.

Conseguenze legate al mancato adempimento dell’obbligo assicurativo

La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria per le imprese e dall’inadempimento seguiranno serie conseguenze. Tutte le aziende che non rispettano l’obbligo imposto dalla legge rischiano infatti di vedersi negare alcuni privilegi, come contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni.

Obblighi previsti anche per le compagnie assicurative

Le compagnie, a loro volta, potranno essere multate dall’IVASS, se negano la possibilità di sottoscrivere una polizza: la sanzione potrà ammontare da 100mila a 500mila euro.
Inoltre, le compagnie assicurative saranno tenute ad applicare:

  • Un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
  • Premi proporzionali al rischio.

Bisogna precisare anche che la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto è stata delegata a un decreto di MEF e MIMIT. Nello specifico, il decreto definirà le modalità di:

  • Individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
  • Determinazione e adeguamento periodico dei premi;
  • Coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
  • Aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

Inoltre, le compagnie assicurative potranno assumere il rischio in maniera “diretta, in coassicurazione o in forma consortile” e godranno di una riassicurazione garantita dalla SACE (Servizi assicurativi e finanziari per le imprese), controllata dal ministero dell’Economia, “a condizioni di mercato”.

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