SuperBonus 110%:
tutto quello che c’è da sapere

SuperBonus 110: novità 2024

Nel luglio del 2020 con il Decreto Rilancio è stato introdotto il Superbonus 110. Inizialmente si trattava di una detrazione del 110% sulle spese che sostenevano coloro i quali intendevano effettuare interventi di isolamento termico, riduzione del rischio sismico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle proprie abitazioni singole o condomini.

Il Superbonus si divide in due categorie di interventi il Super Ecobonus, che sostiene i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica, e il Super Sismabonus che agevola invece il perfezionamento del sistema antisismico.

Ad oggi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha affermato che la stagione dei bonus 110% per tutti e di sconti o cessioni per un numero ampissimo di interventi non tornerà mai più, in quanto la situazione finanziaria non lo consente.
A partire dal 1° marzo 2024, è previsto un aumento della ritenuta d’acconto sui bonifici per lavori edilizi incentivati, passando dall’8% all’11%.
Mentre il decreto 212/2023, noto come “decreto salva Superbonus”, ha introdotto misure per favorire l’avanzamento dei cantieri e salvaguardare i beneficiari. Tra le novità, spicca l’introduzione di un contributo a fondo perduto per le spese sostenute tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2024 per i cittadini con redditi inferiori a 15.000 euro.

Cosa rientra nel SuperBonus 110

La manovra ha modificato le regole di “prenotazione” della detrazione del 110% nel 2023.
Per chi non ha presentato la Cilas e deliberato i lavori condominiali entro le date prescritte, il decreto Aiuti quater (Dl 176/2022) riduce al 90% la detrazione per condomìni ed edifici di un unico proprietario. Inoltre, per i lavori avviati dal 17 febbraio 2023 non c’è più la possibilità di fare cessione del credito o sconto in fattura.

Per i condomini e le cooperative edilizie lo sconto totale al 110% potrà venire utilizzato da chi ha presentato l’apposita documentazione nel 2022. Nello specifico, per i condomini il Superbonus 110% sarà prorogato fino al 31 dicembre 2025 ma con aliquote decrescenti:

  • 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Per le villette – cioè le unità monofamiliari e le unità indipendenti – nel 2023 è prevista la possibilità di sfruttare il superbonus nella misura del 90% in base al ‘reddito di riferimento’ del proprietario che le utilizzi come abitazione principale. L’agevolazione riguarda solo i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 e bisogna ricordare che per gli interventi iniziati dal 17 febbraio 2023 non c’è più la possibilità di fare cessione o sconto in fattura.
Le cosiddette “villette” grazie agli ultimi interventi del legislatore possono agevolare con il 110% le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 a patto di aver raggiunto il 30% dei lavori alla data del 30 settembre.

La norma “salva infissi” e “salva caldaie” permetterà ai lavori in edilizia libera (installazione di infissi, caldaie e pompe di calore) di essere fatti ancora con lo sconto in fattura, se acquirente e installatore produrranno un’autocertificazione che afferma che il contratto tra le parti è stato stipulato prima del 16 febbraio 2023.

Ecobonus 110 e Sismabonus 110 nel dettaglio

L’Ecobonus permette di ottenere la detrazione fiscali per interventi di miglioramento e riqualificazione energetica degli edifici. Prevede una detrazione dal 50% al 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus. L’ammontare delle detrazioni vale solo per i seguenti interventi:

  • Lavori su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti ibridi o geotermici e di micro-cogenerazioni;
  • Interventi di isolamento termico su superfici opache verticali e orizzontali (bonus facciate);
  • Lavori su parti comunica che riguardano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’istallazione centralizzata del riscaldamento e il rinfrescamento.

Queste tipologie di interventi vengono definiti trainanti perché, se congiuntamente a questi viene eseguito un altro lavoro di tipo di trainato lo si può includere della detrazione fiscale. Si fa riferimento agli interventi di:

  • Lavori di migliorazione energetica (bonus infissi);
  • Montaggio di impianti solari fotovoltaici;
  • Allestimento di sistemi di accumulazione integrati negli impianti solari fotovoltaici;
  • Installazione delle colonnine utilizzate per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Sismabonus, invece, è una detrazione fiscale prevista per gli interventi di adeguamento antisismico realizzati negli immobili sia residenziali che produttivi. In quanto agevolazione fiscale, consente di ottenere una detrazione IRPEF o IRES a seconda del soggetto richiedente. Infatti, il Sismabonus può essere richiesto sia dalle persone fisiche che dalle società.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto anche per quest’anno la proroga del Sismabonus. La detrazione, variabile dal 50 al 110% a seconda dell’intervento e della tipologia di immobile, è agevolabile su una spesa massima di 96.000 euro. Unico requisito è la presenza della costruzione in area sismica compresa nell’area dei 140 Comuni colpiti e danneggiati dal sisma in Centro Italia. La nuova Legge di Bilancio prevede l’applicazione di due diverse tipologie di aliquote.

Il Sismabonus ordinario prevede una detrazione minima del 50%, che può aumentare fino all’80% se diminuiscono le classi di rischio sismico e fino all’85% se i lavori vengono effettuati in un condominio. Il Sismabonus resta in vigore fino al 31 dicembre 2024;

Il SuperSismabonus prevede un’agevolazione fiscale che può arrivare fino al 110%. Inoltre, la sua scadenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, ma le aliquote scenderanno progressivamente:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

SuperBonus: Cessione del credito

I soggetti entrati, in possesso dei crediti corrispondenti alle detrazioni per i lavori eseguiti sui fabbricati con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica o ridurre il rischio sismico, possono visualizzare i crediti ricevuti tramite l’accesso alla propria area personale presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “Piattaforma cessione di crediti” e quindi, decidere se accettarli o rifiutarli.

Gli individui cessionari potranno altrimenti comunicare le eventuali cessioni di crediti ad altri soggetti sempre tramite piattaforma. La procedura è composta da quattro funzionalità:

  1. Il monitoraggio dei crediti;
  2. La cessione dei crediti;
  3. L’accettazione dei crediti;
  4. La lista dei movimenti.

La comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo i 5 giorni successivi dal rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti. Solitamente coloro incaricati del visto di conformità si impegnano anche nell’inviare la comunicazione per la cessione del credito.

Per salvare le cessioni del 2022 è prevista la possibilità per chi non ha concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la ‘remissione in bonis’: ovvero, entro il 30 novembre, pagando una sanzione di 250 euro. Cessione e sconto in fattura restano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e anche per gli istituti per le case popolari (Iacp), le ONLUS e il terzo settore, e per i lavori su immobili colpiti da eventi sismici e anche per l’alluvione delle Marche.

Si allarga anche a tutti i cessionari che acquistano crediti da una banca, lo scudo dalla responsabilità in solido per chi acquista i crediti del superbonus. Per banche e imprese che hanno acquistato crediti c’è poi l’estensione della fruizione da 4 a 10 anni.
Per aiutare i redditi più bassi, è stata concessa la possibilità di spalmare in 10 anni la detrazione anche per i contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale.