Assicurazione RC Professionale Ingegneri
La normativa non lascia spazio alle interpretazioni: a partire dal 14 agosto 2013, in linea con le misure prese per tutte le categorie professionali, anche gli Ingegneri sono obbligati a sottoscrivere un’assicurazione RC Professionale. Anche nel caso degli Ingegneri, l’esigenza di stipulare una polizza RC Professionale Ingegneri nasce dalla necessità di tutelare il professionista dai rischi connessi al normale svolgimento della propria attività: la RC Professionale Ingegneri si rivelerà preziosa nel caso in cui si verifichi un danno con dolo, di imprudenza, imperizia, negligenza e responsabilità contrattuale che abbiano recato danni a Terzi, a cominciare dai clienti. Le disposizioni specifiche su chi deve stipulare la polizza RC Professionale Ingegneri, insieme all’applicazione specifica delle sanzioni per chi non si adegua alla normativa, sono regolate dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Assicurazione RC Professionale Ingegneri: quando è obbligatoria
In seguito alle diverse richieste di chiarimento giunte da parte di tantissimi professionisti, il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stabilito in modo definitivo che sono obbligati a stipulare un’assicurazione RC Professionale Ingegneri:
• gli iscritti all’Ordine degli ingegneri che esercitano effettivamente la professione e firmano progetti;
• gli ingegneri liberi professionisti che svolgono la propria attività professionale in modo indipendente, al di fuori di una società (e indipendentemente dal possesso o meno di Partita IVA);
• le società e le società di professionisti che si presentano come soggetti professionali unitari e autonomi.
• qualsiasi ingegnere libero professionista che svolge attività anche al di fuori della società.
Tra i soggetti obbligati a stipulare un’assicurazione RC Professionale Ingegneri, fanno parte della categoria anche gli Ingegneri che svolgono la loro attività in qualità di liberi professionisti, compresi gli ingegneri che lavorano dietro contratto Co.Co.Co con un ente o una pubblica amministrazione, chi assume da parte di un tribunale l’incarico di CTU.
Tra le domande frequenti, poi, ci sono molti dubbi intorno alla figura di tutti gli Ingegneri professionisti che non hanno partita Iva. Anche in questo caso la normativa parla chiaro: l’obbligo di sottoscrivere una polizza RC Professionale Ingegneri interessa anche gli Ingegneri senza partita Iva. Questo perché l’obbligo di stipulare questa polizza è subordinato all’effettivo esercizio della professione e non dipende in alcun modo dalla partita Iva.
Il controllo sull’adempimento di questo obbligo e le sanzioni per chi non dovesse rispettarlo sono prerogativa dell’Ordine territoriale di appartenenza. Chiunque si dovesse rifiutare di sottoscrivere una polizza RC Professionale sarà reo di aver compiuto un illecito disciplinare: a seguito dell’accertamento dell’illecito (prerogativa del Consiglio Nazionale o dell’Ordine territoriale di riferimento), il professionista sarà sottoposto alle sanzioni decise dall’Ordine di competenza.
Assicurazione RC Professionale Ingegneri: quando non è obbligatoria
L’assicurazione RC Professionale Ingegneri è quindi sempre obbligatoria nel momento in cui si eserciti in modo effettivo la professione. Che cosa si intende con “esercitare in modo effettivo la professione”? Semplice: la professione si considera esercitata in modo effettivo nel momento in cui si assumono incarichi di progettazione o di collaudo opere. Nell’ottica della sottoscrizione di una polizza professionale, quindi, non si considerano tenuti a stipularla tutti gli Ingegneri che svolgono incarichi di ricerca e di insegnamento, sia quelli con un contratto a tempo indeterminato che con un contratto di collaborazione per ricerca.
Alla luce di queste specificazioni, sono esenti dall’obbligo di stipulare un’assicurazione RC Professionale Ingegneri:
• tutti gli ingegneri dipendenti della Pubblica Amministrazione, poiché l’impegno della polizza in questi casi è a carico dell’amministrazione;
• tutti gli ingegneri dipendenti di aziende private che non firmano i loro progetti;
• i singoli soci delle società che svolgono la propria attività professionale esclusivamente all’interno della stessa.
Infine, non sono soggette ad obbligo di copertura assicurativa le prestazioni di Ingegneri svolte prima del 15 agosto 2013.
ATTENZIONE: nel caso degli Ingegneri che lavorano nella Pubblica Amministrazione, esiste comunque l’obbligo di stipulare un’Assicurazione Ingegnere dipendente pubblico per tutti coloro che firmano progetti e che svolgono regolare attività di progettazione.
Assicurazione RC Professionale Ingegneri: che cosa copre
La RC Professionale serve a tutelare il professionista da tutti quei rischi che possono manifestarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa a seguito di danni causati a Terzi o anche a cose, ma anche a proteggere il proprio patrimonio dalle richieste di risarcimento generate da eventuali errori professionali.
La polizza RC Professionale Ingegneri, quindi, tutela il professionista dai danni derivanti dall’attività specifica svolta durante il proprio lavoro. Può trattarsi, per esempio, del risarcimento nel caso in cui l’Ingegnere abbia commesso errori di progettazione; nel caso in cui l’Ingegnere fosse responsabile della direzione dei lavori in un cantiere (in questo caso, la compagnia deve rispondere anche nel caso in cui l’Ingegnere non sia stato preciso nelle indicazioni date ai lavoratori impegnati sul cantiere); in caso di inadempienza, superficialità e/o inosservanza delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
I danni possono essere di due tipi: danno a persone o cose, quando la negligenza (o anche solo una piccola svista) del professionista comporta un danneggiamento fisico a Terzi, un danno manifesto e ben individuabile (per esempio, un errore di calcolo o di progettazione che limita la costruzione di un edificio); danno patrimoniale quando, al contrario, il danno provocato da un errore del professionista non si può inquadrare in una manifestazione diretta, ma ha avuto comunque conseguenze negative sul patrimonio o sull’attività di Terzi (per esempio, a causa del ritardo di un pagamento).
ATTENZIONE: la polizza RC Professionale interviene ogni volta che il danno sia stato causato da un errore non intenzionale del professionista. In caso contrario, non sono risarcite tutte le richieste dovute a omissioni dolose o per dolo, quando cioè il professionista ha manifestato la volontà di commettere un illecito.