Assicurazione RC Professionale Architetti
Dal 14 agosto 2013, con l’entrata in vigore della legge 148/2011 disciplinata dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 del 7 agosto 2012, l’assicurazione RC Professionale Architetti è obbligatoria.
L’assicurazione per architetti tutela il professionista da tutti quelli che possono essere i rischi legati alla sua attività lavorativa. Lo scopo di questa polizza è quello di salvaguardare non solo il professionista ma anche la propria attività dalle possibili richieste di risarcimento danni da parte di terzi dovute ad errori, negligenza professionale e responsabilità contrattuale.
Alla luce delle richieste di chiarimento da parte dei professionisti interessati, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in tempi più recenti ha reso pubblico un documento in cui vengono descritte punto per punto delle linee guida. In queste viene puntualizzato che, tutti coloro i quali risultano iscritti all’Albo o Ordine non volessero stipulare una polizza RC Professionale saranno puniti in quanto compiuto un illecito disciplinare.
Una volta accertato l’illecito, l’architetto sarà sottoposto alla multa decisa dall’Ordine territoriale di competenza.
In linea con le altre professioni tecniche il cui svolgimento richiede l’iscrizione a un albo o un Ordine territoriale (Geometri, Ingegneri), le coperture assicurate dalla polizza sono quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. In altre parole: qualsiasi attività per cui la legge prevede che l’architetto iscritto all’Albo possa emettere fattura.
Assicurazione RC Professionale Architetti: quando è obbligatoria
Una volta specificate le linee generali dei soggetti che devono sottoscrivere una RC Professionale Architetti, è necessario specificare che la semplice iscrizione all’albo non basta, perché l’obbligo di stipula vero e proprio scatta soltanto nel momento in cui il professionista esercita a tutti gli effetti la sua professione, in forma autonoma e in proprio. Tutti i professionisti che rientrano nelle seguenti categorie sono obbligati per legge a stipulare un’Assicurazione Responsabilità Civile Professionale:
- CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio)
- Gli architetti che lavorano in proprio e che quindi sono in possesso di Partita IVA
- Gli architetti che collaborano con studi professionali
- Tutti coloro che esercitano la professione senza avere il titolo
È abbastanza frequente, infine, che alcuni Ordini professionali propongano una Assicurazione RC Professionale Architetti collettiva, la cui stipula avviene in convenzione con l’Ordine stesso. Questo tipo di polizze assicurative copre una vasta casistica e tendenzialmente vanta condizioni economiche molto vantaggiose, proprio in virtù dell’approccio massivo. Un approccio che, tuttavia, non può per sua stessa natura concentrarsi sulle esigenze del singolo individuo, costringendolo invece ad adeguarsi alle condizioni di contratto collettive senza poter incidere su franchigie, massimali e altre clausole.
Assicurazione RC Professionale Architetti: quando non è obbligatoria
Si tratta di una normativa con un’eccezione, infatti, nonostante l’obbligatorietà della legge entrata in vigore nel 2013 ci sono alcuni professionisti architetti che restano esenti da questo vincolo di sottoscrizione di un’assicurazione RC Professionale:
- I dipendenti, pubblici o privati che siano, non sono tenuti obbligatoriamente a sottoscrivere una polizza assicurativa. È, invece, compito dell’azienda o del datore di lavoro dover tutelare i propri dipendenti stipulando un’assicurazione che copra non solo l’azienda, ma anche coloro che ci lavorano.
In base a questo principio, la Assicurazione RC Professionale Architetti non è obbligatoria nemmeno per il professionista che svolga il suo lavoro per conto di una società di terzi. Attenzione, però: l’architetto che lavora per conto di una società di terzi si potrà considerare esente dall’obbligo della stipula solo e soltanto nel caso in cui svolga la sua professione esclusivamente per la società in questione. Nel caso in cui dovesse svolgere anche altre attività connesse alla sua professione al di fuori del suo lavoro impiegatizio, a quel punto non potrà sottrarsi agli obblighi di legge previsti per tutti i professionisti.
Assicurazione RC Professionale Architetti: che cosa copre
La RC Professionale Architetti serve a tutelare il professionista da tutti quei rischi che possono manifestarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa a seguito di danni causati a Terzi o anche a cose, ma anche a proteggere il patrimonio dalle richieste di risarcimento generate da eventuali errori professionali.
Esistono due tipologie di danni:
- danni a persone o cose, quando la negligenza (o anche solo una piccola svista) del professionista comporta un danneggiamento fisico a Terzi, un danno manifesto e ben individuabile (per esempio, un errore di calcolo o di progettazione che limita la costruzione di un edificio);
- danni patrimoniali quando, al contrario, il danno provocato da un errore del professionista non si può inquadrare in una manifestazione diretta, ma ha avuto comunque conseguenze negative sul patrimonio o sull’attività di Terzi (per esempio, a causa del ritardo di un pagamento).
Quando si parla di errori professionali, non serve immaginarsi inadempienze di grandi proporzioni: può trattarsi anche solo di un banalissimo errore di calcolo commesso in fase di progettazione, le cui conseguenze bloccano il lavoro di tutti gli altri tecnici e professionisti che partecipano al progetto; può trattarsi di una mancanza o leggera superficialità durante l’attività di direzione dei lavori in un cantiere, così come la mancata osservazione delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Di fronte ad una richiesta di risarcimento danni, la compagnia assicurativa alla quale ci si è affidati interviene ogni volta che il danno sia stato causato da un errore non intenzionale del professionista. In caso contrario, non sono risarcite tutte le richieste dovute a omissioni dolose o per dolo, quando cioè il professionista ha manifestato la volontà di commettere un illecito.