A fine novembre 2025 è stato approvato un rinvio di 12 mesi dell’EU Deforestation Regulation (EUDR): per i grandi operatori l’obbligo slitta al 30 dicembre 2026, per micro e piccole imprese al 30 giugno 2027.
La norma resta però invariata nella sostanza: per vendere in UE prodotti a base di caffè, cacao, legno, gomma, soia, olio di palma, bovini (e derivati come pelle, cioccolato, mobili) serviranno dichiarazioni di due diligence con geolocalizzazione puntuale delle origini e caricamento sul nuovo Information System europeo. Conviene usare il 2026 per mettere a terra processi e prove.
- Che cos’è l’EUDR e cosa copre (in concreto)
- Come funziona la due diligence (geolocalizzazione, statement, portale is)
- Cosa impostare nel 2026 se sei micro: esempi pratici per caffè, cacao, pelle/legno
Che cos’è l’EUDR e cosa copre (in concreto)
L’EUDR (Reg. UE 2023/1115) vieta l’immissione sul mercato UE di prodotti non “deforestation-free” o non legali nel Paese d’origine. Sono in perimetro: caffè, cacao, legno, gomma naturale, soia, olio di palma, bovini e un elenco di derivati (es. pelle e articoli in pelle, cioccolato, mobili). Chi vende deve poter dimostrare che le partite derivano da aree non deforestate dopo la data cut-off e conformi alle leggi locali.
Come funziona la due diligence (geolocalizzazione, statement, portale is)
Operativamente, ogni spedizione/partita richiede:
- Geolocalizzazione delle parcelle (coordinate punto/poligono) da cui proviene la materia prima; i dati alimentano la valutazione “deforestation-free”;
- Due Diligence Statement (DDS): un dossier con informazioni su tracciabilità, legalità e rischio, da caricare nel nuovo Information System (IS) europeo; l’IS è operativo e regolato da atti attuativi specifici;
- Scambio a valle: gli operatori devono fornire ai clienti le informazioni essenziali per la conformità lungo la filiera.
Il rinvio 2025 sposta le scadenze ma non cambia che cosa va raccolto: più tempo per pulire anagrafiche, lotti, coordinate e testare l’upload sul portale.
Cosa impostare nel 2026 se sei micro: esempi pratici per caffè, cacao, pelle/legno
Torrefazione (caffè): chiedi ai trader coordinate (GeoJSON) dei plot di coltivazione; collega ogni lotto verde alla tua tostatura e conserva evidenze di miscelazione. In scheda prodotto indica Paese/area e mantieni un registro lotti→batch.
Cioccolato (cacao): se acquisti massa o burro, ottieni dal fornitore la DDS e la geolocalizzazione dei plot originali (non basta il trasformatore UE); conserva contratti e COA dei lotti per l’eventuale audit.
Pelle/articoli in pelle: per portafogli, cinture, calzature, la materia prima rientra perché derivata da bovini. Pretendi dal conceria/merchant la DDS a monte e le evidenze sull’origine del grezzo. Allinea SKU e lotti ai documenti EUDR per rispondere alle richieste dei retailer.
Legno/mobili: aggiorna i fogli prodotto con specie, Paese d’origine, lotti e coordinate fornite. Se vendi multimateriale, mappa la parte legnosa che determina il codice doganale.
Il rinvio al 2026/2027 è un bonus di tempo, non un annullamento: chi arriva con dati puliti e processi tracciabili trasformerà l’EUDR in vantaggio commerciale verso retailer e marketplace. Lokky può affiancarti con un pacchetto assicurativo studiato su misura tra Tutela legale, RC Professionale e Cyber Risk, mentre standardizzi il tuo pacchetto prove per il nuovo portale europeo.