La maxi-detrazione del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico – il Superbonus 110% – subirà importanti restrizioni a partire dal 2026. In sintesi: si chiude la stagione piena dell’aliquota 110%, tranne che in casi molto specifici che riguardano le aree terremotate del Centro Italia.
Dove resta valida la misura al 110%
La proroga al 110% è stata confermata per gli immobili che si trovano nei comuni delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, colpiti da eventi sismici dal 24 agosto 2016 (ma anche dal 6 aprile 2009 per talune deroghe) e in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.
In questi casi:
- la detrazione al 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute nell’anno 2026.
- è mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, alle condizioni previste per questi territori.
- Le domande o i procedimenti edilizi devono essere stati avviati (in alcuni casi) entro certi termini: ad esempio, per alcune pratiche nei territori sismici la richiesta o il procedimento edilizio deve essere avviato a far data dal 30 marzo 2024.
- È previsto un plafond risorse: ad esempio una dotazione di ~ 330 milioni di euro per queste proroghe.
Dove il Superbonus 110% non sarà più valido
Per la generalità del territorio nazionale non terremotato, la possibilità di ottenere la detrazione al 110% si esaurisce al 31 dicembre 2025.
Dal 2026, per tutti gli immobili diversi da quelli nelle aree sisma-target, l’aliquota sarà ridotta drasticamente o la misura non sarà più operativa nel suo vecchio formato.
Perché questa scelta
La misura originaria del Superbonus era stata pensata come incentivo straordinario per riqualificare edilizia esistente, migliorare l’efficienza energetica e stimolare il settore edile dopo la crisi COVID-19.
Tuttavia, l’impatto sui conti pubblici e le modifiche normative progressive hanno portato il Governo a restringere l’applicazione ai casi più urgenti come quelli della ricostruzione post-sisma.
Quali sono le condizioni operative
Per poter usufruire del Superbonus al 110% nel 2026 nelle aree terremotate, occorre rispettare alcune condizioni chiave:
- L’immobile deve trovarsi nei comuni dichiarati in stato di emergenza per eventi sismici nei territori indicati (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).
- Le spese devono essere sostenute entro il 2026 e rendicontate nei termini previsti.
- Deve essere rispettata la correlazione (nexus) fra danno da sisma e intervento edilizio, nei casi previsti dal quadro normativo.
- Per alcune pratiche, il procedimento edilizio deve essere iniziato entro una data prestabilita (es. 30 marzo 2024) e il beneficio fiscale è riconosciuto solo per le spese eccedenti eventuali contributi pubblici alla ricostruzione.
- Le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito restano attive, ma solo nei limiti delle risorse disponibili.
Impatti e cosa devono sapere i contribuenti
- Se sei proprietario di un immobile in una zona sisma-cratere e stai valutando interventi per il 2026, la proroga del 110% rappresenta un incentivo molto rilevante.
- Per tutti gli altri immobili la convenienza si riduce notevolmente: occorre valutare se l’intervento convenga con aliquote inferiori o con altre forme di bonus edilizi.
- È fondamentale attivarsi tempestivamente: la documentazione, l’avvio del procedimento e la rendicontazione devono rispondere alle condizioni normative per usufruire del beneficio.
- Professionisti, imprese e studi tecnici dovranno prestare particolare attenzione al rispetto dei termini e delle condizioni specifiche per le aree sismiche.
Cosa cambia quindi dal 2026 per chi ristruttura nelle aree non terremotate
A partire dal 1° gennaio 2026, per gli immobili ubicati in zone che non ricadono nei comuni riconosciuti come “cratere sismico” per i quali è prevista la proroga del Superbonus 110% al 110 %, la normativa attualmente in esame prevede una riduzione significativa delle aliquote di detrazione per i principali bonus edilizi ordinari (quali il Bonus Ristrutturazioni, l’Ecobonus e il Sismabonus). In concreto:
- Per un intervento su abitazione principale non in zona terremotata, l’aliquota di detrazione scenderà dal 50 % (o dall’attuale aliquota maggiorata) al 36 %.
- Per un intervento su una seconda casa o immobile non adibito ad abitazione principale, l’aliquota passerà a 30 % dal 2026.
- Il massimale di spesa per il Bonus Ristrutturazioni rimane fissato in molti casi a 96.000 euro per unità immobiliare.
- Le modalità di fruizione (ripartizione in quote annuali, soggetti titolari del diritto reale, ecc.) restano analoghe a quelle già previste negli anni precedenti.
- È importante evidenziare che tali riduzioni riguardano tutte le aree non incluse nelle zone sismiche oggetto di proroga; se l’immobile si trova invece in zona terremotata, condizioni e aliquote possono differire.
In sintesi: chi opera su immobili fuori dalle aree riconosciute come cratere sismico deve prepararsi — a partire dal 2026 — a una detrazione fiscalmente più contenuta (36 % per la prima casa, 30 % per le altre) rispetto alle aliquote maggiorate che erano state in vigore fino al 2025, e valutare con attenzione la convenienza dell’intervento in funzione del risparmio fiscale e del costo dei lavori.