Nel contesto normativo italiano, la gestione della sicurezza nei contratti d’appalto rappresenta un ambito di particolare delicatezza, regolato da una fitta rete di norme e giurisprudenza. Il quadro attuale prevede un regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, in caso di infortuni sul lavoro o danni a terzi.
In pratica, anche se il committente affida i lavori a imprese terze, non è esonerato da responsabilità civile. Questo vale non solo per i rischi generici dell’organizzazione di un cantiere (es. mancata recinzione, assenza di coordinamento), ma anche – e soprattutto – per i cosiddetti rischi specifici dell’attività appaltata, come ad esempio l’uso scorretto di un macchinario o il mancato rispetto delle procedure operative da parte degli addetti dell’appaltatore.
Questa impostazione, confermata anche dalla Corte di Cassazione, ha portato negli anni a un modello prudenziale in cui la stipula di coperture assicurative complete – tra cui le polizze di responsabilità civile verso terzi e professionale – è diventata prassi per tutti i soggetti coinvolti, a tutela di lavoratori, clienti e fornitori.
- Il referendum 2025: una proposta di revisione
- Polizze professionali: implicazioni concrete per imprese e tecnici
- Conclusione: responsabilità ridotta, rischio assicurativo in aumento?
Il referendum 2025: una proposta di revisione
Nel corso del 2024 è stata raccolta e validata una proposta di referendum abrogativo volta a modificare in modo significativo questa impostazione. Il quesito proposto punta ad eliminare la responsabilità solidale del committente per i rischi specifici dell’attività appaltata, limitando il suo obbligo di vigilanza e copertura assicurativa.
Se il referendum dovesse ottenere esito positivo, la responsabilità del committente si limiterebbe ai soli rischi generali, mentre l’appaltatore (e i suoi subappaltatori) resterebbero unici responsabili per gli incidenti o i danni derivanti da rischi legati alla loro sfera tecnica e operativa.
Questa proposta ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte, associazioni imprenditoriali e committenti favorevoli alla semplificazione e alla riduzione degli oneri indiretti. Dall’altra, sindacati e tecnici della sicurezza che temono un arretramento nella tutela dei lavoratori e un incremento del contenzioso.
Polizze professionali: implicazioni concrete per imprese e tecnici
Dal punto di vista assicurativo, un cambiamento di questo tipo modificherebbe profondamente il profilo di rischio degli attori coinvolti in un contratto d’appalto.
- Per i committenti
Un eventuale alleggerimento della responsabilità potrebbe far pensare ad una riduzione della necessità di copertura assicurativa. Tuttavia, il rischio è di cadere in una falsa sicurezza: anche in assenza di obbligo diretto, il committente può comunque essere ritenuto responsabile per culpa in eligendo (scelta negligente dell’appaltatore) o culpa in vigilando (mancato controllo sull’operato).
Le compagnie potrebbero quindi:
- Rivedere le clausole relative alla rivalsa e ai massimali in caso di contenziosi;
- Offrire endorsement specifici per coprire le responsabilità residuali in assenza di solidarietà normativa.
- Per gli appaltatori e i subappaltatori
Sarebbero i soggetti più esposti. Venendo meno la “copertura ombrello” della solidarietà, le imprese operative dovrebbero ampliare e rafforzare le proprie polizze RC professionale, RC verso terzi e RC per infortuni sul lavoro, per fronteggiare i rischi in modo autonomo.
Per queste imprese, aumenterebbe anche la necessità di:
- Sottoscrivere coperture più elevate e articolate, soprattutto nei cantieri complessi;
- Integrare servizi di consulenza sulla sicurezza nella propria attività assicurativa;
- Dimostrare una diligenza documentale (DVR, POS, contratti ben strutturati) più rigorosa per contenere i rischi assicurativi.
- Per i professionisti tecnici (RSPP, coordinatori sicurezza, progettisti)
Il passaggio a un sistema meno solidale rischia di scaricare maggiori responsabilità individuali sui consulenti e tecnici coinvolti nella progettazione o nella sicurezza in cantiere. Di conseguenza, le polizze di RC professionale per queste categorie andranno ricalibrate, con:
- Maggiore attenzione agli ambiti di intervento contrattuale;
- Inclusione di clausole per danni da consulenza tecnica errata o incompleta;
- Premi potenzialmente più elevati in contesti di maggiore esposizione (es. grandi opere, infrastrutture, edilizia pubblica).
Conclusione: responsabilità ridotta, rischio assicurativo in aumento?
Il referendum sulla responsabilità solidale negli appalti si presenta come un potenziale spartiacque per il mondo delle costruzioni e dei servizi tecnici. Una sua approvazione semplificherebbe formalmente le responsabilità del committente, ma al tempo stesso potrebbe moltiplicare i rischi assicurativi per tutti gli altri soggetti coinvolti, appaltatori e professionisti in primis.
In questo scenario, la funzione del broker assicurativo professionale diventa ancora più strategica: è chiamato a valutare i nuovi equilibri di rischio, aggiornare le coperture, sensibilizzare clienti e imprese, e – soprattutto – anticipare le evoluzioni normative con soluzioni contrattuali flessibili e personalizzate.
Il cambiamento non si misura solo in termini di legge, ma nella capacità del sistema assicurativo di offrire tutela reale, prevedendo anche l’imprevedibile.