In cosa consiste l’Esenzione IVA?

Esenzione IVA: cos’è

L’esenzione IVA viene definita tecnicamente come non applicabilità IVA, ma la macchinosità della definizione lascia spazio nel linguaggio comune ad una terminologia più snella che è quella dell’esenzione. La non applicabilità rappresenta in realtà il termine corretto in quanto, come l’esclusione IVA o la non imponibilità IVA, l’esenzione IVA è una forma di non applicabilità. In pratica, l’esenzione IVA è il termine generalmente utilizzato quando ci si riferisce ad operazioni che non riportano l’addebito IVA, quindi con IVA allo 0%.

L’esenzione IVA indica la fattispecie normativa per cui talune operazioni sono esonerate dall’addebito dell’IVA. In altri termini, l’imposta sul valore aggiunto è pari a zero. Per le operazioni esenti non è prevista quindi alcuna dichiarazione IVA o dichiarazione IVA integrativa secondo i normali tempi di scadenza.
Le esenzioni hanno piena operatività e applicabilità nei casi in cui manca uno dei seguenti requisiti stabiliti dal legislatore: soggettivo, oggettivo o territoriale. Il requisito soggettivo si manifesta quando l’operazione economica è posta in essere abitualmente dalla persona fisica o giuridica coinvolta in attività commerciali, agricole o altre forme professionali. Il requisito soggettivo implica la cessione di beni o l’erogazione di servizi. Il requisito territoriale impone che l’operazione sia rilevante in Italia.

Esenzione IVA: prodotti e servizi coinvolti

Le operazioni non imponibili riguardano la cessione di beni o l’erogazione di servizi in ambito internazionale. Nello specifico comprendono le esportazioni, le attività assimilabili ad operazioni di export, scambi internazionali e servizi annessi, cessioni rivolte ai viaggiatori extra UE, attività realizzate con San Marino e Città del Vaticano, operazioni disciplinate da accordi e Trattati internazionali e cessioni all’interno dell’Unione Europea.

Le operazioni con esenzione IVA si riferiscono a cessioni di beni o servizi espressamente regolamentate per legge tra cui operazioni immobiliari e prestazioni nel campo sanitario, educativo o culturale. Il D.P.R. 633/1972 contiene l’elenco completo di tutte le tipologie di beni e servizi coinvolti dall’esenzione. Tali operazioni sono tenute alla fatturazione e alla memorizzazione dei registri IVA per consentire il recupero dell’imposta su spese o acquisti. Partecipano alla formazione del volume di affari. Per le operazioni esenti, il legislatore non ammette alcuna forma di detrazione IVA con addebito per errore, per contro ammette sanzioni specifiche per la fattispecie enunciata.

Le esenzioni IVA per piccole imprese

Le esenzioni IVA per piccole imprese riguardano le persone fisiche che avviano un’attività aziendale oppure operazioni riconducibili al campo artistico per le quali è prevista una stima dei ricavi uguale o inferiore 85mila euro. In questo caso è possibile transitare al regime forfettario che esonera dagli adempimenti IVA, compreso l’addebito al cliente e il versamento nelle casse dell’Erario.

Le piccole imprese oggetto di esenzioni sull’imposta non devono aver superato ricavi o compensi oltre i 85mila euro e devono aver sostenuto costi complessivi uguali o inferiori a 20mila euro lordi per le seguenti tipologie di lavoro: accessorio, dipendente o a progetto. Sono inclusi i costi per utili da partecipazione erogati agli associati inerenti esclusivamente al lavoro e i costi erogati per prestazioni lavorative svolte dall’imprenditore o da uno dei familiari.

L’esenzione fiscale nella fattura elettronica

Dall’arrivo della fatturazione elettronica si fa più attenzione a molti campi prima poco considerati.
In fatturazione elettronica, oltre ai dati del cliente, i dati del fornitore, numero di fattura e data di emissione, viene richiesto l’inserimento del valore dell’IVA applicabile e la sua motivazione. Questo nuovo campo è il campo di esenzione IVA, che deve essere inserito in caso di operazioni non riportanti l’addebito IVA ed è necessario per riportare sulla fattura elettronica la causale relativa alle ragioni di esenzione fiscale di una certa operazione commerciale.

Nella fattura elettronica, una volta indicato lo 0% di IVA da applicare, questa decisione andrà giustificata specificando il tipo di inapplicabilità. Ad ogni tipo di inapplicabilità, corrisponde un codice natura da N1 a N7, che descrivono operazioni escluse (N1), non soggette (N2), non imponibili (N3), esenti (N4), soggette al regime del margine (N5), soggette a inversione contabile/reverse charge (N6), soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva (N7).

Nello specifico, le operazioni non imponibili, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta e sono soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione, quindi concorrono alla formazione del volume d’affari, ma non sono assoggettate al tributo IVA; mentre, le operazioni esenti non sono soggette al pagamento dell’imposta, concorrono a formare il volume di affari IVA, quindi sono soggette a fatturazione e registrazione sui registri IVA e non consentono di recuperare l’IVA pagata su acquisti o spese. Infine, le operazioni escluse riflettono cessioni di beni non soggetti all’imposta per Legge o perché non hanno una delle condizioni necessarie per essere considerati soggetti. Non vanno registrate in contabilità IVA, non concorrono a formare il volume di affari IVA e non danno diritto a recuperare l’IVA dalle spese o dagli acquisti.

Entrando nei dettagli tecnici della non applicabilità dell’IVA, è possibile giustificare la propria esenzione fiscale come:

  • N1 – Operazioni escluse: cioè esclusione IVA per interessi di ritardi o mora non concordati, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, per spese in nome e per conto di terzi tramite accordo esplicito, per imballaggi a rendere e per rivalsa IVA;
  • N2 – Operazioni non soggette: ovvero per prestazioni di beni o servizi extra UE, acquisto fuori campo IVA (cioè articoli tabaccheria, riviste e prestazioni di telefonia al pubblico) e fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei Regimi agevolati;
  • N3 – Operazioni non imponibili: operazioni come esportazioni, ovvero una cessione di beni intra UE, con riferimento agli acquisti intracomunitari;
  • N4 – Operazioni esenti: come prestazioni sanitarie, prestazioni educative e giochi o scommesse;
  • N5 – Operazioni nel regime del margine: ovvero fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. Sono comprese anche le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • N6 – Operazioni in reverse charge: riguardano per esempio i servizi di Pulizia e Manutenzione;
  • N7 – IVA assolta in altro stato UE: si applica principalmente a vendite a distanza o servizi elettronici online, per esempio la vendita da ecommerce.

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