Con l’introduzione della Legge Gelli-Bianco sono stati apportati numerosi cambiamenti all’interno del settore sanitario, che hanno coinvolto molti dei suoi protagonisti (cittadini, medici, strutture sanitarie, avvocati). La legge è entrata in vigore il 1° aprile 2017 con l’intento di innovare la materia della sicurezza in sanità e, soprattutto, della responsabilità professionale medica. Un provvedimento significativo che ha introdotto importanti modifiche nella disciplina della “responsabilità sanitaria”.
Cos’è cambiato per Cittadini, Medici e Strutture sanitarie?
Per il cittadino la legge non ha direttamente comportato grossi cambiamenti. Prima della costituzione della Legge Gelli, la sicurezza delle cure era già parte costitutiva del diritto alla salute. Sono state modificate però le disposizioni che dovrebbero consentire oggi una maggior facilità di accesso ai propri dati e documenti sanitari: la Struttura, infatti, ha l’obbligo di rilasciarne copia entro sette giorni dalla richiesta.
Più significativi, invece, sono i cambiamenti per la figura del Medico e dell’Operatore sanitario. La legge, in pratica, ha scoraggiato l’azione civile contro il singolo operatore del servizio sanitario nazionale. La responsabilità del medico ha assunto natura extracontrattuale, archiviando definitivamente la teoria del “contatto sociale”, di conseguenza il paziente è incentivato a chiamare in causa soltanto la struttura sanitaria, contro la quale potrà giovarsi di una presunzione di colpa, oltre che di un termine più lungo di prescrizione. Inoltre, l’onere della prova circa la colpa ricade sul paziente danneggiato, non sul professionista, e l’azione risarcitoria si prescrive in cinque anni.
Pochi ma significativi sono stati i cambiamenti apportati in riferimento alle Strutture sanitarie. La responsabilità di quest’ultima per somministrazione di cure inadeguate o non sicure era, e rimane dopo la legge Gelli Bianco, di tipo contrattuale. Conseguentemente non spetterà al paziente l’onere della prova dell’inadempimento ma sarà la Struttura stessa a dover provare di aver operato correttamente. Il diritto del paziente, inoltre, si prescrive dopo dieci anni dal fatto.
Sulla Struttura ricade anche l’onere di provare la responsabilità esclusiva del Medico, qualora la prima intenda sostenere che il danno sia interamente imputabile a colpa del secondo piuttosto che a proprie carenze tecnico-organizzative. Inoltre, tra Medico e Struttura l’obbligo di risarcimento si divide in pari quota, salvo che la Struttura provi rigorosamente una grave, straordinaria ed imprevedibile malpractice del Medico.
Responsabilità medico-sanitaria
La Legge Gelli-Bianco, è intervenuta anche a disciplinare l’aspetto relativo l’assicurazione delle figure operanti all’interno del settore sanitario per la responsabilità civile legata al loro operato. In particolare per le Strutture sanitarie ha proclamato l’obbligo assicurativo o l’adozione di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO). Per quanto riguarda, invece, i Medici e Operatori sanitari è previsto l’obbligo assicurativo per RCT, RCO e per garantire efficacia alle azioni recuperatorie. Mentre in riferimento ai Dipendenti esercenti le professioni sanitarie l’obbligo assicurativo è previsto solamente per quanto concerne il rischio di rivalsa.
La legge non fornisce indicazioni sui contenuti che devono includere le polizze di assicurazione; essa si limita a indicare le tipologie di rischio da assicurare e a stabilire che la garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale retroattiva (ossia coprire gli eventi dannosi verificatisi nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo) ed una operatività temporale ultrattiva (ossia garantire le richieste risarcitorie presentate per la prima volta nei 10 anni successivi).
Di conseguenza si è reso necessario per chi opera all’interno del settore sanitario stipulare una polizza Responsabilità Civile, Cyber Risk e Danni a Immobile e Contenuto.