Superbonus 110% e barriere architettoniche: quali sono i limiti di accesso

Via libera al Superbonus 110% per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, a patto che siano interventi “trainati”, anche se nell’edificio non sono presenti soggetti disabili o anziani con più di 65 anni.

È ufficiale: la Legge di Bilancio 2021 ha garantito la possibilità di usufruire delle detrazioni previste dal Superbonus 110% anche per tutti gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, non soltanto a favore degli edifici che ospitano inquilini portatori di handicap o che abbiano un’età superiore ai 65 anni, a patto che questi interventi siano garantiti da almeno un altro intervento trainante.

Il Superbonus 110% e le barriere architettoniche

Da quando è entrato in vigore, il bonus 110% ha già dato diverse gatte da pelare all’Agenzia delle Entrate. Niente di strano, considerato che si tratta di uno dei provvedimenti più rivoluzionari, è vero, ma allo stesso tempo più complicati della storia italiana: un piano di agevolazioni fiscali a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica (Eco bonus 110%), di riduzione del rischio sismico (Sismabonus), di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (colonnine), che si pone l’obiettivo di rimborsare subito qualsiasi contribuente di quanto abbia speso.
Tra i vari dubbi, una delle domande principali riguardava l’opportunità o meno di considerare tra gli interventi “trainati” anche i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazioni di gravità (dove con interventi trainati si fa riferimento a tutti gli interventi per cui le agevolazioni sono “giustificate” da uno dei quattro interventi principali e trainanti, ovvero gli interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).

Superbonus 110% e barriere architettoniche: la norma vigente

Una normativa, quella delle agevolazioni per i lavori per le barriere architettoniche, già amministrata dal Testo Unico delle imposte sui redditi, altrimenti noto come Dpr 917/1986, che interessa tutti gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”.

Per dirlo con parole semplici: non solo interventi effettuati su scale e ascensori, ma anche la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni e altre finiture; l’adeguamento di impianti tecnologici (impianti elettrici, servizi igienici, citofoni); l’inserimento di rampe o di qualsiasi altra piattaforma elevatrice.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: un dubbio legittimo

Il dubbio della maggior parte dei richiedenti le agevolazioni si concentrava su alcuni punti non troppo chiari della normativa vigente (il già citato Dpr 917/1986), aspetti che regolano la detrazione fiscale per tutti gli interventi che hanno a che fare con il miglioramento dell’accessibilità degli edifici. L’art. 119 del Decreto Rilancio, infatti, nella sua formulazione attuale prevede che, nell’ambito di una “ristrutturazione 110%”, le detrazioni del bonus 110% possano essere richieste come intervento trainato anche per le spese sostenute per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per tutti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, anche quando effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

In buona sostanza, la domanda era semplice: si può usufruire della detrazione fiscale prevista dal Superbonus 110% per la realizzazione di un qualsiasi intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, anche nel caso in cui all’interno dell’edificio sia presente un proprietario o un inquilino disabili o che abbiano un’età superiore ai 65 anni? Oppure, al contrario, la presenza di un proprietario o un inquilino disabili o che abbiano un’età superiore ai 65 anni costituisce una condizione necessaria alla richiesta della detrazione?

Superbonus 110% e barriere architettoniche: la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze

La risposta è arrivata dal Ministero dell’Economia, pubblicata nel Bollettino della Commissione Finanze della Camera e firmata dal Sottosegretario Alessandra Sartore: sì, è possibile usufruire delle detrazioni previste dal Superbonus 110% per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche negli appartamenti e/o negli edifici in cui non sono presenti proprietari e/o inquilini disabili o che abbiano compiuto più di 65 anni.

La conferma, giunta dopo settimane di discussione, ha chiarito una volta per tutte che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche si possono considerare tra gli interventi trainati dagli altri interventi cosiddetti trainanti.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: via libera!

Non solo, il Ministero ha chiarito una volta per tutte che la presenza di un proprietario o un inquilino disabili o che abbiano un’età superiore ai 65 anni è totalmente irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, ma che, al contrario, “la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore […], anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.”

La detrazione, quindi, spetta in ogni caso in cui l’intervento presenti le caratteristiche indicate sul decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, come, per esempio, la presenza nell’immobile o di soggetti di età superiore a 65 anni. L’unico parametro valido, in questo modo, diventa la tipologia dei lavori: se i lavori sono conformi a quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), la richiesta è sempre legittima.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: lo sconto in fattura

La risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito anche un altro punto fondamentale, ovvero se sia possibile esercitare l’opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, uno sconto che verrebbe anticipato dai fornitori (quello che normalmente viene chiamato sconto in fattura), o ancora sotto forma di cessione del credito.

Anche in questo caso, la risposta è stata chiara: sì, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione, proprio come accade per gli interventi trainanti previsti dal bonus (per esempio nel caso dell’Ecobonus 110%). Non solo, l’Agenzia delle Entrate ha anche specificato che (almeno per il momento) la spesa massima ammessa all’agevolazione ammonta a 96.000€, che significa che la detrazione prevista dal Superbonus 110% complessivamente non può essere superiore a 105.600€.