Superbonus 110%: come funzionerà nel 2023

Le prime settimane di novembre sono state ricche di cambiamenti per quanto riguarda gli aggiornamenti relativi al Superbonus 110.

Poste Italiane da lunedì 7 novembre ha deciso di interrompere l’acquisto di crediti fiscali legati ai bonus edilizi, in concreto non accetta nuove pratiche di cessione, dando priorità a quelle già in essere. Il servizio di acquisto di crediti d’imposta, quindi, è sospeso per l’apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare.

Data la capacità fiscale ormai in esaurimento la linea sempre più diffusa tra gli istituti è quella di non accettare nuove pratiche, ma di lavorare soltanto al completamento di quelle già avviate. Poste Italiane si è allineata, infatti, a quanto stanno già facendo i principali istituti di credito sul mercato, come Intesa, Bnl e Unicredit.

Nessuna spiegazione ufficiale sulle ragioni dello stop: potrebbe essere per motivi di capienza fiscale o per l’incertezza normativa che continua a caratterizzare il settore in questi mesi. Contano sicuramente anche le sentenze della Cassazione sul diritto di sequestro dei crediti, che hanno stabilito una disciplina estremamente penalizzante per gli acquirenti in materia di sequestri preventivi. Possibile, poi, che stia per essere raggiunto il limite di acquisti che era stato indicato nei mesi scorsi (9 Mld di euro).

Superbonus dal 110% al 90%

Il governo Meloni ha scelto di non aspettare la legge di bilancio per modificare il Superbonus. Nel decreto aiuti quater, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre, è stata prevista la rimodulazione del bonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023.

Viene introdotta la rimodulazione dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e viene introdotta la possibilità anche per il 2023 di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e si trovino sotto i 15mila euro di euro di reddito annuo. È stato introdotto un principio sui redditi medio bassi che saranno calcolati non in base al tradizionale Isee ma in base alla composizione del nucleo familiare. Il reddito di riferimento verrà calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel nucleo familiare, per un numero di parti pre-determinato.

Non appare chiaro se il superbonus si applicherà invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Hanno mantenuto invece il diritto al 110% solamente coloro che entro il 25 novembre hanno presentato la CILAS, ovvero la nota di inizio lavori.

Per i condomini, gli edifici composti da 2 a 4 unità, la norma anticipa di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 – la scadenza del 110%, abbassando al 90% l’aliquota per il 2023. Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 2025. Secondo la bozza del decreto legge, il bonus manterrà l’aliquota del 110% fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie.

In pratica, il governo ha deciso di salvaguardare chi ha già deliberato i lavori con il 110%, per questo motivo il decreto non è retroattivo.

Al momento non sono state annunciati gli aggiornamenti riguardanti il nodo della cessione dei crediti al momento paralizzati, nonostante si tratti di un punto cruciale.

Coloro che sono riusciti ad avviare la pratica del superbonus, durante il periodo dei lavori, potrebbero ritrovarsi a vivere spiacevoli situazioni che potrebbero mettere a rischio il patrimonio e l’andamento della propria attività. Lokky, attraverso la polizza RC Asseverazioni, ha pensato di tutelare tutti i professionisti da richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello Stato durante lo svolgimento dell’attività di asseverazione relativa al SuperBonus 110%. La polizza viene sottoscritta come copertura singola rispetto alla RC Professionale e, come da indicazione del Decreto Rilancio 34/2020, il massimale minimo previsto è pari a € 500mila fino ad un massimo pari € 5 milioni e deve essere capiente per l’importo lavori.

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