Cosa rientra nel SuperBonus 110
Sono diversi i soggetti che possono rientrare nel Superbonus e ovviamente devono avere determinati criteri. Tra questi:
- Persone fisiche proprietarie di case composte dalle 2 alle 4 unità immobiliari. Loro possono richiedere il 110% della detrazione fino al 31 dicembre del 2023. Dal 2024 però potranno percepire solo il 70% e dal 2025 il 65%;
- Per quanto riguarda invece le ex case IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e le cooperative edilizie, i termini per richiedere le detrazioni sono al 30 giugno 2023 entro i quali dovranno essere stati effettuati almeno il 60% degli interventi. In questo caso, inoltre, si può richiedere il 110% anche per le spese che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- Singoli contribuenti per cui è necessaria un’ulteriore specifica:
- Per i contribuenti che al 30 settembre 2021 hanno già comunicato l’inizio dei lavori o la demolizione o ancora la ricostruzione dei vari edifici, spetta la detrazione del 110% entro il 31 dicembre 2022;
- Per i lavori che non rientrano nel punto precedente invece, la scadenza del 31 dicembre del 2022 vale solo se i suddetti interventi vengono effettuati sulla propria abitazione e il proprio ISEE non supera i 25.000 euro;
- Tutti coloro i quali effettuano interventi su abitazioni singole possono richiedere la detrazione del 110% solo per le spese effettuate fino al 30 giugno 2022.
La detrazione cambia però in base all’anno in cui è stata svolta la spesa:
- 2020 / 2021: la detrazione si suddivide in 5 rate di pari ammontare. Ciò significa che su una spesa di 10.000 euro, si ricavano 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui che verranno recuperati nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno di inizio dei lavori;
- 2022: per le spese effettuate nel 2022 invece, le rate saranno 4. Quindi su una spesa di 10.000 euro, gli 11.000 euro ottenuti dalla detrazione si ripartiranno in rate da 2.750 euro a partire dalla dichiarazione presentata dal 2023 e nei 3 anni successivi.
A fare fede è il criterio di cassa dei pagamenti. Vengono considerate le spese sostenute nell’anno in cui sono state effettivamente pagate, non viene presa in considerazione la fattura. Per quanto riguarda invece i condomini, si prende in esame la data del bonifico di condominio non i versamenti delle rate dei singoli condomini.
Come funziona il SuperBonus 110
I lavori che rientrano nella detrazione del 110% sono fondamentalmente di due tipologie in cui non rientrano le nuove costruzioni, ma solo singole unità immobiliari e condomini che devono essere appunto già esistenti e soprattutto dotati di impianti di climatizzazione funzionanti o ri-attivabili.
Se si vuole ottenere una detrazione del 110%, ad esempio, per quanto riguarda gli interventi legati al miglioramento energetico si deve assicurare un avanzamento di almeno 2 classi energetiche, per esempio dalla E alla C. Nel caso in cui questa migliorazione non fosse possibile bisogna comunque riuscire ad ottenere almeno il “salto” ad una classe energetica più alta. Questa fase deve essere dimostrata con l’attestazione di prestazione energetica (A.P.E) sia nel pre- che nel post-intervento. Si tratta di un’attestazione che viene rilasciata da un tecnico abilitato e valida per 10 anni.
Per quanto riguarda invece, gli interventi condominiali che non riescono ad assicurare una riduzione delle due classi con la sostituzione dell’impianto centralizzato, si può comunque richiedere il Superbonus, ma ne usufruiranno solo i condomini che tramite interventi trainanti riescono a migliorare il singolo appartamento. I restanti condomini potranno invece utilizzare il bonus 110 per la sostituzione dell’impianto centralizzato.
Fra gli edifici che possono accedere alle detrazioni sono compresi anche quelli sprovvisti di attestato di prestazione energetica a causa della mancata copertura di muri perimetrali. Importante è che questi edifici raggiungano al termine dei lavori una classe energetica in fase A.
In riferimento agli interventi antisismici, hanno diritto alla detrazione tutte quelle abitazioni che si trovano in zona sismica 1, 2 o 3. Possono essere agevolati con il Superbonus 110% anche interventi di demolizione e ricostruzione di case antisismiche.
Il Superbonus 110%, in questo caso, viene calcolato su tutte le spese necessarie al ripristino di immobili danneggiati con esclusione dei fabbricati destinati alle attività produttive. Inoltre, nei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che sono stati colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, l’importo dovrà essere eccedente rispetto al contributo per la ricostruzione.