SuperBonus 110%: tutto quello che c’è da sapere

SuperBonus 110, la proroga fino al 2023

Nel luglio del 2020 con il Decreto Rilancio è stato introdotto il Superbonus 110 ad oggi prorogato fino al 30 giugno 2023. Si tratta di una detrazione del 110% sulle spese che sosterranno coloro i quali intendono effettuare interventi di isolamento termico, riduzione del rischio sismico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle proprie abitazioni singole o condomini. Questa detrazione del 110% vale solo per i lavori che sono stati effettuati a partire dal 1° luglio del 2020 e ha certamente delle scadenze in base ai soggetti che sosterranno la spesa.

Il Superbonus si divide in due categorie di interventi il Super Ecobonus, che sostiene i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica, e il Super Sismabonus che agevola invece il perfezionamento del sistema antisismico.

Cosa rientra nel SuperBonus 110

Sono diversi i soggetti che possono rientrare nel Superbonus e ovviamente devono avere determinati criteri. Tra questi:

  • Persone fisiche proprietarie di case composte dalle 2 alle 4 unità immobiliari. Loro possono richiedere il 110% della detrazione fino al 31 dicembre del 2023. Dal 2024 però potranno percepire solo il 70% e dal 2025 il 65%;
  • Per quanto riguarda invece le ex case IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e le cooperative edilizie, i termini per richiedere le detrazioni sono al 30 giugno 2023 entro i quali dovranno essere stati effettuati almeno il 60% degli interventi. In questo caso, inoltre, si può richiedere il 110% anche per le spese che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • Singoli contribuenti per cui è necessaria un’ulteriore specifica:
    • Per i contribuenti che al 30 settembre 2021 hanno già comunicato l’inizio dei lavori o la demolizione o ancora la ricostruzione dei vari edifici, spetta la detrazione del 110% entro il 31 dicembre 2022;
    • Per i lavori che non rientrano nel punto precedente invece, la scadenza del 31 dicembre del 2022 vale solo se i suddetti interventi vengono effettuati sulla propria abitazione e il proprio ISEE non supera i 25.000 euro;
    • Tutti coloro i quali effettuano interventi su abitazioni singole possono richiedere la detrazione del 110% solo per le spese effettuate fino al 30 giugno 2022.

La detrazione cambia però in base all’anno in cui è stata svolta la spesa:

  • 2020 / 2021: la detrazione si suddivide in 5 rate di pari ammontare. Ciò significa che su una spesa di 10.000 euro, si ricavano 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui che verranno recuperati nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno di inizio dei lavori;
  • 2022: per le spese effettuate nel 2022 invece, le rate saranno 4. Quindi su una spesa di 10.000 euro, gli 11.000 euro ottenuti dalla detrazione si ripartiranno in rate da 2.750 euro a partire dalla dichiarazione presentata dal 2023 e nei 3 anni successivi.

A fare fede è il criterio di cassa dei pagamenti. Vengono considerate le spese sostenute nell’anno in cui sono state effettivamente pagate, non viene presa in considerazione la fattura. Per quanto riguarda invece i condomini, si prende in esame la data del bonifico di condominio non i versamenti delle rate dei singoli condomini.

Come funziona il SuperBonus 110

I lavori che rientrano nella detrazione del 110% sono fondamentalmente di due tipologie in cui non rientrano le nuove costruzioni, ma solo singole unità immobiliari e condomini che devono essere appunto già esistenti e soprattutto dotati di impianti di climatizzazione funzionanti o ri-attivabili.

Se si vuole ottenere una detrazione del 110%, ad esempio, per quanto riguarda gli interventi legati al miglioramento energetico si deve assicurare un avanzamento di almeno 2 classi energetiche, per esempio dalla E alla C. Nel caso in cui questa migliorazione non fosse possibile bisogna comunque riuscire ad ottenere almeno il “salto” ad una classe energetica più alta. Questa fase deve essere dimostrata con l’attestazione di prestazione energetica (A.P.E) sia nel pre- che nel post-intervento. Si tratta di un’attestazione che viene rilasciata da un tecnico abilitato e valida per 10 anni.

Per quanto riguarda invece, gli interventi condominiali che non riescono ad assicurare una riduzione delle due classi con la sostituzione dell’impianto centralizzato, si può comunque richiedere il Superbonus, ma ne usufruiranno solo i condomini che tramite interventi trainanti riescono a migliorare il singolo appartamento. I restanti condomini potranno invece utilizzare il bonus 110 per la sostituzione dell’impianto centralizzato.

Fra gli edifici che possono accedere alle detrazioni sono compresi anche quelli sprovvisti di attestato di prestazione energetica a causa della mancata copertura di muri perimetrali. Importante è che questi edifici raggiungano al termine dei lavori una classe energetica in fase A.

In riferimento agli interventi antisismici, hanno diritto alla detrazione tutte quelle abitazioni che si trovano in zona sismica 1, 2 o 3. Possono essere agevolati con il Superbonus 110% anche interventi di demolizione e ricostruzione di case antisismiche.

Il Superbonus 110%, in questo caso, viene calcolato su tutte le spese necessarie al ripristino di immobili danneggiati con esclusione dei fabbricati destinati alle attività produttive. Inoltre, nei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che sono stati colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, l’importo dovrà essere eccedente rispetto al contributo per la ricostruzione.

Ecobonus 110 e Sismabonus 110 nel dettaglio

Nel paragrafo precedente (“Superbonus 110: tutto quello che c’è da sapere”) sono state accennate le due tipologie che rientrano nel Superbonus e che ora vedremo nel dettaglio. Ecobonus e Sismabonus.

L’Ecobonus permette di ottenere la detrazione fiscale per interventi di miglioramento e riqualificazione energetica degli edifici.  L’ammontare delle detrazioni al 110% vale solo per i seguenti interventi:

  • Lavori su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti ibridi o geotermici e di micro-cogenerazione;
  • Interventi di isolamento termico su superfici opache verticali e orizzontali (bonus facciate);
  • Lavori su parti comuni che riguardano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con un’installazione centralizzata per il riscaldamento e il rinfrescamento.

Queste tipologie di interventi vengono definite trainanti perché, se congiuntamente a questi viene eseguito un altro lavoro di tipo trainato lo si può includere nella detrazione fiscale. Si fa riferimento ad interventi quali:

  • Lavori di migliorazione energetica (bonus infissi);
  • Montaggio di impianti solari fotovoltaici;
  • Allestimento di sistemi di accumulazione integrati negli impianti solari fotovoltaici;
  • Installazione delle colonnine utilizzate per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Sismabonus comprende invece gli interventi antisismici e con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare si può ottenere la detrazione fiscale del 110%. Unico requisito è la presenza della costruzione in area sismica compresa nelle zone 1, 2 o 3.

In questo caso è possibile cedere il credito ad una compagnia assicurativa che copra il rischio di eventi calamitosi. La detrazione della compagnia sarà del 90% invece che del 19% e non è una detrazione al premio cedibile.

I lavori effettuati con il Sismabonus dovranno essere asseverati da professionisti del settore che verranno incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo.

Per gli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi dopo il 2008 e, per tutti quei comuni elencati negli allegati dei decreti-legge 189/2016 e 39/2009, i limiti di spesa sono incrementati del 50% per gli interventi sostenuti entro il 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato nella circolare n. 24/E che, pur prendendo in considerazione la diversità dei due benefici, operanti su piani differenti, è possibile cumularli a condizione che vengano distintamente contabilizzate le spese e che vengano rispettati gli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.

SuperBonus: Cessione del credito

I soggetti entrati, in possesso dei crediti corrispondenti alle detrazioni per i lavori eseguiti sui fabbricati con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica o ridurre il rischio sismico, possono visualizzare i crediti ricevuti tramite l’accesso alla propria area personale presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “Piattaforma cessione di crediti” e quindi, decidere se accettarli o rifiutarli.

Gli individui cessionari potranno altrimenti comunicare le eventuali cessioni di crediti ad altri soggetti sempre tramite piattaforma. La procedura è composta da quattro funzionalità:

  1. Il monitoraggio dei crediti;
  2. La cessione dei crediti;
  3. L’accettazione dei crediti;
  4. La lista dei movimenti.

La comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo i 5 giorni successivi dal rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti. Solitamente coloro incaricati del visto di conformità si impegnano anche nell’inviare la comunicazione per la cessione del credito. Inoltre, per le cessioni di credito effettuate nel 2021 si ha tempo di comunicarle all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo del 2022.

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